Con la bozza della circolare pubblicata qualche giorno fa, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla c.d. flat tax incrementale; facciamo riferimento alla tassa piatta sugli incrementi di redditi dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali non in regime forfettario.

Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, di particolare importanza sono quelli che riguardano i redditi esclusi dalla flat tax; la circolare va oltre le esclusioni che si potevano dedurre direttamente dalla norma di riferimento contenuta nella Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

La Flat tax incrementale

La flat tax incrementale è la tassa piatta prevista dalla Legge di bilancio 2023.

La flat tax è calcolata su una base imponibile ben precisa che deve essere circoscritta solo al reddito da lavoro autonomo o di impresa.

In particolare, la tassa piatta si applica sull’incremento di reddito da lavoro autonomo o di impresa dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). A confronto si prende sempre il reddito di impresa o da lavoro autonomo non quello complessivo.

A ogni modo, la base imponibile:

  • non superiore a 40.000 euro,
  • deve essere decurtata di un importo pari al 5 per cento del reddito più alto del triennio 2020-21-23.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

Per fare un esempio, ipotizziamo di avere i seguenti dati: Reddito 2023 100.000; Reddito 2022 80.000; Reddito 2021 70.000; Reddito 2020 60.000.

Dunque avremo:

  • differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente) 100.000 – 80.000 = 20.000;
  • Franchigia del 5% sul reddito più elevato (euro 80.000 conseguito nell’anno 2022) 4.000;
  • Reddito soggetto a “flat tax incrementale” (15%) 20.000- 4.000 = 16.000

Il resto del reddito (100.000-16.000), sarà tassato con le ordinarie aliquote Irpef.

Flat tax incrementale. Chi non potrà applicarla?

Con la circolare pubblicata pochi giorni fa, in bozza, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla flat tax.

In particolare è stato chiarito quali sono i redditi esclusi dal regime agevolativo.

Sono esclusi dalla tassa piatta:

  • i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del TUIR5 6;
  • i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR7;
  • i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati.

La flat tax è esclusa per chi è in regime forfettario.

Tuttavia:

Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.

Riassumendo.

  • la flat tax riguarda solo i redditi di impresa e di lavoro autonomo;
  • sono esclusi dalla tassa piatta i contribuenti in regime forfettario;
  • la tassa piatta non si applica ai redditi imputati per trasparenza o a quelli da lavoro autonomo in associazione;
  • entro fine giugno arriveranno i chiarimenti definitivi dell’Agenzia delle entrate.