Il contribuente in regime forfettario che nel corso del 2023 è fuoriuscito dal regime agevolato, potrà accedere per i redditi 2023 alla c.d. flat tax incrementale del 15%. E’ questo uno dei passaggi più importanti contenuti nella circolare in bozza pubblicata dall’Agenzia delle entrate in materia di tassa piatta.

L’uscita dal regime forfetario in corso d’anno a causa del superamento del limite dei ricavi/compensi, è una novità della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, che ha introdotto anche la flat tax incrementale.

Il regime forfettario. L’uscita in corso d’anno

Il nuovo comma 54 della Legge n°208/2015, Legge di bilancio 2016, prevede che possono accedere al regime forfettario coloro i quali:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Al superamento della soglia di 85.000 si innesca un meccanismo di uscita automatico dal regime forfetario. Uscita che a seconda dei casi può essere rimandata all’anno successivo a quello di superamento della soglia o addirittura essere imposta per obbligo in corso d’anno.

In particolare, riprendendo in parte quanto previsto già per il regime degli ex minimi, al superamento della soglia di 85.000 euro in corso d’anno: non trova più applicazione incondizionata la disposizione in base alla quale, al superamento del limite di ricavi/compensi si esce dal regime forfettario con effetti dall’anno successivo.

In particolare, con ricavi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, si uscirà dal regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite; con ricavi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro).

Flat tax incrementale. Uscita dal regime forfettario in corso d’anno

L’uscita immediata dal regime forfettario ossia in corso d’anno potrebbe però avere effetti positivi ai fini dell’applicazione della flat tax incrementale.

Tassa piata che può essere applicata da professionisti e imprenditori individuali non in regime forfettario.

Infatti, nella circolare in bozza pubblicata la scorsa settimana dall’Agenzia delle entrate in materia di tassa piatta è stato messo in evidenza come:

L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del
2014. Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 20238.

Dunque, la tassa piatta si applica anche al regime forfettario. 

Inoltre i redditi prodotti nel triennio 2020-21-22 in regime forfettario potranno essere considerati ai fini del raffronto con il reddito 2023 per individuare la base imponibile sulla quale applicare la tassa piatta.

Riassumendo…

  • la flat tax si applica anche a chi esce dal regime forfettario in corso d’anno;
  • l’uscita dal regime forfetario in corso d’anno è una novità della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 che ha introdotto anche la flat tax incrementale;
  • i redditi prodotti nel triennio 2020-21-22 in regime forfettario potranno essere considerati ai fini della flat tax.