In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sulla c.d flat tax incrementale.

Buongiorno, sto seguendo con interesse gli interventi dell’Agenzia delle entrate sulla c.d. flat tax incrementale introdotta dalla Legge di bilancio 2023. A tal proposito vorrei sapere se la tassa piatta può essere applicata anche al reddito prodotto da un agriturismo. 

Prima di rispondere al quesito del nostro lettore, è utile richiamare le peculiarità della flat tax incrementale.

La flat tax incrementale

La legge 29 dicembre 2022, n.

197 (c.d. legge di bilancio 2023), all’articolo 1, commi da 55 a 57, ha introdotto la c.d. flat tax incrementale.

Si tratta di una tassazione sostitutiva dell’Irpef e e delle relative addizionali regionale e comunale.

In particolare, il comma 55 della Legge citata dispone che:

per «il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare».

La nuova tassa piatta a oggi è solo sperimentale. Infatti riguarda solo i redditi 2023.

La flat tax non si applica alle nuove partite Iva.

Flat tax incrementale. Anche l’agriturismo può applicarla?

Venendo al quesito esposto in premessa, nella circolare n°18/E, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che la tassa piatta può essere applicata anche  dagli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR2, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.

Venendo all’attività di agriturismo, la stessa è considerata quale attività connessa a quella agricola. Detto ciò, l’art.5 della Legge n°413/1991, contiene specifiche regole di determinazione del reddito dell’impresa agrituristica; infatti, il reddito  proveniente dall’attività agrituristica non è considerato reddito agricolo, ma reddito d’impresa.

Fatta salva l’opzione per il regime ordinario, gli imprenditori agricoli, che esercitano attività di agriturismo, diversi da quelli assoggettati all’imposta sul reddito delle società (Ires), determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di tale attività (al netto dell’Iva) un coefficiente di redditività del 25%.

Sono espressamente esclusi dall’applicazione del regime forfettario i soggetti Ires indicati dall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir.

Detto ciò, considerato che la flat tax può essere applicata oltre che dai lavoratori autonomi anche dagli esercenti attività di impresa (individuale, familiare, coniugale), non dovrebbero esserci ostacoli all’applicazione della tassa piatta per l’attività di agriturismo considerata la qualifica di reddito d’impresa assegnata al reddito derivante dall’attività svolta.

Riassumendo.

  • La flat tax si applica alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);
  • la tassa piatta può essere applicata anche dagli imprenditori agricoli individuali;
  • il reddito  proveniente dall’attività agrituristica non è considerato reddito agricolo, ma reddito d’impresa;
  • non dovrebbero esserci ostacoli all’applicazione della tassa piatta per l’attività di agriturismo visto l’inquadramento fiscale del reddito prodotto.