Buongiorno.
Ho un debito con l’agenzia delle entrate che ha generato il fermo amministrativo sulla mia vettura. La stessa però deve essere restituita prima di Agosto alla concessionaria, per una formula attivata 3 anni fa. Essendo che se aderissi alla rottamazione ter avrei il fermo non sarebbe revocato, ma sospeso non mi è possibile poterlo fare. Volevo chiedere in caso di saldo anticipato della cartella la cifra da pagare è sottoposta ad agevolazioni oppure sono costretto pur pagando subito ad essere penalizzato più di chi l’ha suddiviso in 5 anni?

Definizione agevolata

Gentilissimo, sulla possibilità di sospensione o revoca del fermo amministrativo lo schema legislativo concepito con la normativa sulla definizione agevolata, c.

d. rottamazione, risulta alquanto rigido. Ricordo che la base normativa della terza edizione della rottamazione è contenuta nell’art. 3 del D.L. n. 119/2018 – “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018. 

Dalla lettura del comma 10 del citato articolo di legge, si evince che a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sono, tra l’altro, sospesi i termini di prescrizione e decadenza, sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di rottamazione gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di dilazione, non possono essere attivate nuove procedure di fermo amministrativo o ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure precedentemente avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Per quanto concerne il fermo amministrativo, come giustamente Lei sostiene, la richiesta di adesione alla definizione agevolata concessa con la proroga al 31 luglio 2019 ricompresa nel D.L. 34/2019 – “Decreto Crescita”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, avrebbe come unica conseguenza la sospensione della procedura iscritta sull’autovettura con la concessione della revoca solo al pagamento dell’unica rata o alla conclusione del piano rateale.

Da ricordare, per completezza, che per le richiesta di rottamazione presentate entro il 31 luglio, la prima o unica rata avrà scadenza 30 novembre 2019.

Differente sarebbe il caso in cui avesse già chiesto, entro lo scorso 30 aprile, la rottamazione delle cartelle su cui grava il fermo amministrativo con possibilità di pagare l’unica rata entro il prossimo 31 luglio. Nel caso di richiesta, in sede di compilazione della domanda, del pagamento tramite un piano rateale, si ricorda che è concessa ai contribuenti la possibilità di richiedere all’Agenzia Entrate Riscossione la rinuncia alla rate ed il pagamento in un’unica soluzione. Entrambe le operazioni, revoca della rateizzazione e pagamento degli importi dovuti a seguito di adesione alla definizione agevolata, dovranno essere effettuate entro il termine del 31 luglio 2019.

Chiudendo le sue pendenze entro il 31 luglio potrebbe liberare il gravame iscritto sulla sua autovettura. Se, invece da come si evince, non ha presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata e vuole far revocare il fermo amministrativo in tempi così stretti, l’unico modo è proprio quello da Lei prospettato e cioè il pagamento in un’unica soluzione dell’ammontare del debito gravato dalla procedura.

Nel caso di pagamento in un’unica soluzione, al di fuori della rottamazione, non è concesso al contribuente alcun beneficio e pertanto l’importo sarà comprensivo di sanzioni, interessi di mora, aggio e rimborso delle spese di notifica e procedure.

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