Il D.L. Sostegni ha prorogato la sospensione dell’attività di riscossione, in considerazione del protrarsi della pandemia. Difatti, fino al 30 aprile 2021 è sospeso l’avvio di ogni procedura esecutiva e cautelare quale pignoramento, ipoteche e fermo amministrativo. Fino a tale data i fermi amministrativi non possono essere nè iscritti nè resi operativi.

La sospensione delle procedure cautelari ed esecutive si affianca alla sospensione dei pagamenti delle cartelle in essere fino alla stessa data.

Il fermo amministrativo amministrativo: la procedura ordinaria

Il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone lo stop a uno o più veicoli intestati al debitore.

A monte vi è un’inadempienza nel pagamento di una cartella, di un avviso di addebito INPS o di un accertamento esecutivo. Carichi affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate.

La procedura di fermo amministrativo parte con una  comunicazione di “preavviso”. Contenente i dati identificativi del veicolo (targa), l’elenco delle cartelle/avvisi a cui il fermo è riferito e l’invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

La procedura di fermo non può arrivare a conclusione se, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo: il debitore dimostra, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione esercitata. Stessa cosa dicasi per i veicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili.

A tal proposito, circa la dimostrazione della strumentalità del bene, come riportato sul portale dell’Agente della riscossione,

il veicolo oggetto della procedura di fermo deve essere di proprietà (sia per persona sia per persona giuridica) e l’utilizzo del veicolo deve avere rilevanza per l’attività d’impresa o professionale.

Occorre presentare ai nostri sportelli oppure inviare a mezzo raccomandata A/R il modello F2 “Istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale” , allegando la documentazione necessaria per attestare la strumentalità del veicolo.

Si utilizza il modello F3 per annullare il preavviso/cancellare il fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili.

Il fermo amministrativo: la sospensione nel D.L. Sostegni

Dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese. Sulla base delle previsioni di cui all’art.4 del d.L. 41/2021, D.L. Sostegni. Fino alla stessa data, l’Agenzia delle entrate riscossione non può neanche procedere all’iscrizione di fermi amministrativi. Difatti, i fermi amministrativi sono sospesi. Ciò vale anche se, prima del periodo di sospensione, abbiamo ricevuto un preavviso di fermo.

Detto ciò, se il fermo è già stato iscritto la sospensione fa ben poco.
Infatti, nelle FAQ dell’Agente della riscossione, sulla sospensione prevista dal D.L. Sostegni, è chiarito che se il fermo amministrativo è già in essere e vogliamo sospenderlo o cancellarlo possiamo, alternativamente:

  • pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure
  • chiedere un piano di rateizzazione del debito, ex art.19 del DPR 633/72.

Sulle FAQ si veda il nostro approfondimento Sospensione cartelle nel D.L. Sostegni: le FAQ aggiornate.

Una volta pagata la prima rata, il fermo amministrativo è sospeso.

Il DL n. 137/2020 (“Decreto Ristori ) intervenendo sulle regole di rateazione degli importi dovuti all’Agente della riscossione ha previsto che:

  • finché si è in regola con i pagamenti delle rate, non si è considerati inadempienti verso gli enti creditori,
  • l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi né ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione (art. 19, comma 1- quater, del DPR n. 602/73 come modificato dall’art. 13 decies, comma 1 quater del DL n. 137/2020);
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Quando il debito viene integralmente pagato, l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette telematicamente il provvedimento di cancellazione al PRA.

Il contribuente, quindi, non deve presentare alcuna istanza.