Fattura elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario. Ora è ufficiale. Infatti, il D.L. 36/2022, nuovo decreto PNRR è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile.

A partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica sarà generalizzato. Difatti, saranno obbligati alla fatturazione elettronica tutti coloro che fino ad oggi ne erano esonerati.

E’ lecito chiedersi quali sanzioni si applicheranno in capo a coloro che non rispetteranno l’obbligo.

Ecco quello che bisogna sapere.

La fattura elettronica anche per i forfettari

L’art.

18 commi 2 e 3 del nuovo decreto mette nero su bianco che l’obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio dovrà essere rispettato anche da:

  • contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  • contribuenti in  “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
  • soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

Per tali ultimi soggetti, l’esonero si applicava se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro (con proventi oltre tale limite, l’obbligo di emettere la fattura era in capo al cessionario o al committente soggetto passivo d’imposta).

Attenzione, per i suddetti operatori con ricavi/compensi sotto soglia l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024.

Nello specifico, l’obbligo è rinviato per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.

Quali sanzioni se si viola l’obbligo?

Fatta tale doverosa ricostruzione, è lecito chiedersi quali siano le sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Ebbene, qui entrano in gioco le sanzioni di cui all’art.6, comma 1 del D.Lgs 471 del 1997.

Nello specifico:

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, e’ punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Dunque:

  • sanzione compreso tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato con un minimo di 500 euro;
  • quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Attenzione, il decreto PNRR dispone che per il il terzo trimestre del 2022, non si applicheranno le sanzioni previste in caso di fatturazione tardiva laddove la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Superato tale periodo, nel rispetto delle condizioni appena enunciate, dal 4° trimestre 2022, le sanzioni saranno pianamente operative.

La fattura elettronica porta con se anche l’obbligo di presentazione del c.d. esterometro. A tal proposito si rimanda al nostro approfondimento Fattura elettronica forfettari. Tutti i nuovi adempimenti in vigore da luglio.