Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti che operano in regime di franchigia dell’Iva si cimenteranno con la fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio, S.d.I. Dunque l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche i contribuenti in regime forfettario e i contribuenti che ancora operano nel c.d. regime di vantaggio.

L’obbligo scatterà indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti. Tutte le operazioni dovranno essere fatturate tramite S.d.I. Naturalmente rimangono in essere le regole ordinarie Iva che permettono di documentare alcune operazioni semplicemente con lo “scontrino” (sarebbe più corretto parlare di documento commerciale).

Si pensi ai commercianti al dettaglio rispetto ai quali non c’è obbligo di emettere la fattura, se questa non è richiesta dal cliente, consumatore finale (rapporti B2C).

Proprio rispetto ai rapporti con i consumatori finali vediamo come bisogna comportarsi sia in ipotesi di emissione della fattura sia in ipotesi di richiesta di scontrino e successiva fattura differita.

La fattura elettronica anche per i forfettari

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di emettere fattura elettronica riguarderà:

  • i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  • i contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
  • i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

Rispetto a tali soggetti, l’obbligo è già scattato dal 1° luglio 2022 con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000.

Per i forfettari, l’obbligo scatta nel 2023, in ipotesi di eventuale superamento in corso d’anno della soglia di ricavi/compensi di 100.000 euro. In tale caso, a partire dall’operazione che ha determinato il superamento della soglia, si applicano le regole Iva ordinarie. Con addebito in fattura della relativa imposta.

Fattura elettronica forfettari. Gestione delle operazioni B2C

Soffermiamoci sulla fatturazione elettronica nei rapporti con i privati (B2C).

Se il privato richiede la fattura e non lo scontrino (sarebbe corretto parlare di documento commerciale), questo non è tenuto a riceverla in formato elettronico.

Infatti, non dovrà per forza comunicare una PEC sulla quale ricevere la fattura in formato XML.

Infatti, come da FAQ sulla fatturazione elettronica, quando il consumatore finale chiede la fattura:

  • l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio
  • e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente.

Quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

Copia fattura cartacea e fattura elettronica. Quale prevale?

In base a quanto detto fin qui, il contribuente si troverà in possesso della fattura cartacea e della fattura elettronica. Infatti, l’Agenzia delle Entrate offre un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche.

I consumatori possono visionare e scaricare le fatture a loro destinate. Il DL Anticipi (DL 145/2023) ha semplificato l’accesso al servizio in parola. A ogni modo si tratta di un servizio gratuito.

Tuttavia, il privato non è obbligato a gestire le fatture elettroniche. Ecco perchè ha diritto ad una copia cartacea.

Da qui, c’è da dire che:

  • ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale;
  • in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Dal punto di vista della procedura di compilazione della fattura, quando queste sono precedute dall’emissione di uno documento commerciale ( il vecchio scontrino), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello stesso.

In particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando: nel campo “TipoDato” le parole “N.DOC.COMM”;  nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico del RT/server RT); nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo del documento commerciale.
commerciale); nel campo “RiferimentoData” la data del documento commerciale.

Gestione delle operazioni B2C e intrecci con lo scontrino

Come in parte accennato sopra, per le operazioni al dettaglio, ex articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972

L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]».

In assenza di fattura, c’è obbligo di emissione del documento commerciale (ci sono anche delle operazioni rispetto alla quali non serve nè fattura nè scontrino).

Detto ciò, in ipotesi di fattura differita, ex art.21 comma 4, terzo periodo del DPR 633//2, decreto Iva (tipo documento TD24 “fattura differita di cui all’art. 21, comma 4 terzo periodo, lett. a)”, l’esercente emetterà il documento commerciale che sarà poi scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.

Nella compilazione terrà conto di quanto riportato nel pr. precedente.

Chi continuerà ad emettere fatture cartacee andrà incontro a sanzioni.

Riassumendo…

  • Dal 1° gennaio 2024 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari;
  • particolare attenzione va posta nei rapporti con i privati (B2C);
  • al privato va sempre rilasciata una copia della fattura elettronica;
  • la copia può essere inviata anche tramite e-mail.