Nel passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica, in che formato bisogna documentare un’operazione effettuata dai forfettari al 31 dicembre ma con emissione della fattura nei primi giorni di gennaio? Cartaceo o elettronico tramite S.d.I?

L’Agenzia delle entrate ha risposto a questa domanda nel corso di Telefisco 2024.

Si tratta di una questione di particolare interesse per coloro i quali dal 1° gennaio sono tenuti a fatturare in formato elettronico XML in transito dallo S.d.I. Dunque in primis i contribuenti in regime forfettario.

L’obbligo di fattura elettronica per i forfettari

Prima di entrare nello specifico della questione, è utile richiamare la previsione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Infatti, indipendentemente dal loro monte ricavi/compensi dal 1° gennaio 2024, sono tenuti alla fatturazione elettronica anche:

  • i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  • i contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
  • i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

L’obbligo è già scattato dal 1° luglio 2022 per gli stessi soggetti citati, se con ricavi/compensi 2021, superiori a 25.000 euro. Limite da ragguagliare ad anno. I ricavi/compensi 2021 hanno rappresentato un limite assoluto. Nel rispetto di tale soglia l’obbligo è scattato solo dal 1° gennaio 2024.

Al contrario, l’obbligo è scattato per i forfettari, già nel corso del 2023, in caso di superamento del limite di ricavi/compensi pari a 100.000 euro. Si veda a tal fine anche la circolare, Agenzia delle entrate n°32/2023.

Fattura elettronica forfettari. Ecco l’errore da evitare (telefisco)

Come accennato in apertura, la data del 31 dicembre faceva da spartiacque tra fattura cartacea e fattura elettronica.

Da qui, nel corso di Telefisco 2024, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate in quale formato debba essere documentata un’operazione di fine dicembre con fattura emessa nei primi giorni di gennaio.

Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate, innanzitutto si deve considerare che la fattura “immediata” deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Dunque, con data di effettuazione dell’operazione ad esempio al 2 febbraio, l’impresa o il professionista ha dodici giorni per emettere la fattura. Nella fattura tuttavia andrebbe indicata la data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (vedi comma 2, lett. g-bis, art.21, DPR 633/1972).

Tuttavia, questo problema non si pone per le fatture elettroniche posto che come da la circolare n°14/e 2019 sulle fatture:

In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

In poche parola, nella fase di compilazione della fattura elettronica, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione.

Detto ciò, l’Agenzia delle entrate ha ribadito come dal 1° gennaio 2024 sia ammessa solo la fatturazione elettronica tramite S.d.I. Cosicché anche per un’operazione di fine dicembre  fatturata nei primi giorni di gennaio è necessario emettere fattura elettronica. Se è stata emessa fattura cartacea o elettronica non in transito dallo S.d.I, è come se la fattura non fosse stata emessa. Dunque, ci sono serie conseguenza per chi ha emesso fattura cartacea.

In sintesi, la data del 31 dicembre deve essere intesa come ultimo giorno in cui era possibile emettere fattura cartacea.

Riassumendo…

  • Dal 1° gennaio 2024 le fatture devono essere emesse in formato elettronico tramite S.d.I;
  • indipendentemente dalla data di effettuazione dell’operazione, dal 1° gennaio 2024, la fattura deve essere elettronica tramite S.d.I;
  • rimane in essere l’esonero per gli operatori sanitari per la fatturazione prestazioni sanitarie verso privati.