Oramai manca poco. Dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dal reddito conseguito, anche i contribuenti in regime forfettario e coloro i quali (in realtà pochissimi) sono ancora in regime di vantaggio, dovranno emettere la fattura in formato elettronico in transito dal sistema di interscambio, S.d.I.

In considerazione di ciò, con un provvedimento approvato in data 17 ottobre dall’Agenzia delle entrate sono state aggiornate le specifiche tecniche per attivare la delega in favore del proprio commercialista ai servizi di fatturazione elettronica: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell’indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi.

Vediamo nello specifico in che modo potrà essere rilasciata la delega per la fattura elettronica dei forfettari.

La fattura elettronica per i forfettari

Dopo che Il Governo ha ottenuto l’autorizzazione dell’Unione Europea, con l’art.18 del DL 36/2022, c.d. decreto PNRR, è stato previsto l’obbligo di fatturazione elettronica anche per:

  • i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  • i contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
  • i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).

Nello specifico, l’obbligo di fattura elettronica è scattato dal 1° luglio 2022. Ciò vale solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024. Indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022 o nel 2023.

Fattura elettronica forfettari. Il nuovo provvedimento Agenzia delle entrate

Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo alle novità contenute nel provvedimento sulle deleghe per la fattura elettronica, pubblicato dall’Agenzia delle entrate in data 17 ottobre.

Quando è l’intermediario a comunicare la delega al Fisco sulla base del modello che gli ha consegnato il proprio cliente, l’agenzia delle entrate attiva delle verifiche.

Infatti provvede a riscontrare alcuni dati comunicati dall’intermediario. Tra questi verifica le risultanze della dichiarazione Iva presentata per conto del cliente: l’importo corrispondente al volume d’affari; gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.

Se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva.

Considerato che i contribuenti in regime forfettario così come quelli in regime di vantaggio non presentano la dichiarazione Iva era necessario aggiornare il vecchio provvedimento inserendo anche il riferimento alla dichiarazione dei redditi. Dunque, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.

Fattura elettronica forfettari. Come si assegna la delega?

Nel complesso, la delega al proprio consulente, potrà essere assegnata:

  • attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate o presentando l’apposito modulo in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (anche incaricando un altro soggetto mediante conferimento di apposita procura speciale);
  • consegnando il modulo, compilato e sottoscritto, unitamente agli importi relativi al “volume d’affari” e “IVA a credito/debito” riportati nella dichiarazione IVA presentata nell’anno precedente, direttamente all’intermediario delegato che può richiedere l’attivazione della delega (vale quanto previsto nel nuovo provvedimento):
    utilizzando il servizio reso disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o tramite entratel.
  • se per il delegante non è stata presentata la dichiarazione IVA o la dichiarazione dei redditi, in alternativa alla modalità descritta al primo punto i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973, n. 600, possono trasmettere tramite PEC.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per attivare la delega in favore del proprio commercialista ai servizi di fatturazione elettronica;
  • l’aggiornamento riguarda i contribuenti in regime forfettario e quelli in regime di vantaggio;
  • la delega può essere rilasciata anche tramite la propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.