L’agenzia delle Entrate ha pubblicato importanti chiarimenti sulla fattura elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019. Ha esaminato vari casi, tra questi viene spiegato anche quando ci si imbatte in un fornitore con partita IVA inesistente o quando arriva una fattura con merce non acquistata.

Fattura elettronica scartata per partita IVA cessata o inesistente

Ci si chiede se un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

L’agenzia ha risposto nel modo seguente: “Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del d.

P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.”

Fattura elettronica per merce mai acquistata

Un altro caso che può accadere e se si riceve una fattura per merce mai acquistata, cosa bisogna fare?

La risposta dell’agenzia delle Entrate: “L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.