I modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi web dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” e del servizio “F24 addebito unico”. Vediamo anche come presentare le deleghe a compensazione e non titolare di partita Iva.

F24 a compensazione

I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, possono essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

F24 non titolari di partita Iva

I contribuenti non titolari di partita Iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo, senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).
La presentazione della delega di pagamento in forma cartacea è, inoltre, ammessa in caso di utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Mancata presentazione F24 a saldo zero

Per l’omessa presentazione della delega di pagamento con saldo zero, si applica la sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
E’ possibile regolarizzare la mancata presentazione utilizzando il ravvedimento operoso, presentando il modello F24 a zero, nel quale sia indicato l’ammontare del credito e le somme compensate, e versando la sanzione in misura ridotta.
Se l’ F24 a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi, con il ravvedimento operoso è dovuta una sanzione pari a 5,56 euro, corrispondente a 1/9 di 50 euro.