Arrivano i codici tributo per il versamento della nuova imposta sugli extraprofitti delle banche disciplinata con l’art. 26 del decreto Omnibus (decreto-legge n. 104/2023).

Si tratta di un tributo straordinario a cui sono assoggettate le banche e che va a colpire l’incremento dei margini di interessi. L’imposta è calcolata con aliquota del 40% applicata sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

A ogni modo, l’ammontare della tassazione non può essere superiore allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso il 1° gennaio del 2023.

Scadenze di pagamento

Il pagamento dell’imposta extraprofitti banche deve essere fatto entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Quindi, entro il 30 giugno 2024 (che essendo domenica) può slittare al 1° luglio.

Per coloro che, in funzione di disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio medesimo.

Infine, in caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

L’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Imposta extraprofitti banche, i codici per versare

Al fine di consentire, pertanto, il versamento della nuova imposta su extraprofitti delle banche, l’Agenzia Entrate ha istituito i seguenti codici tributo (Risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024):

  • 2717” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse;
  • 1947” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – INTERESSI;
  • 8955” denominato “Imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse – SANZIONI.

Tali codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario” del Modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “Anno di riferimento” è da valorizzarsi con il formato “AAAA” indicando l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.

Riassumendo…