L’aumento dell’età della pensione dovuto all’adeguamento all’aspettativa di vita coinvolgerà anche i lavoratori precoci rientranti nell’Ottava Salvaguardia (inclusi quelli che sono in attesa di certificazione dall’Inps).

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Ricordiamo, a tal proposito, che l’Ottava Salvaguardia punta a tutelare, tra le altre categorie di lavoratori, anche i dipendenti di aziende che hanno siglato accordi governativi o non per la mobilità entro il 2011, che hanno interrotto il rapporto di lavoro entro fine 2014 e che soddisfano i requisiti di pensionamento secondo le vecchie regole entro 36 mesi dalla scadenza dell’indennità di mobilità.

A conti fatti, per alcuni lavoratori precoci rientranti nella tutela dell’Ottava Salvaguardia, lo slittamento in avanti dell’età della pensione, potrebbe determinare il mancato raggiungimento del diritto alla pensione (qualora la maturazione dei requisiti non si collochi entro i tre anni dal termine dell’ammortizzatore sociale).

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Nella stessa condizione, qualora il raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione si collochi oltre il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, potrebbero trovarsi anche lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia.

L’adeguamento dell’età pensione all’aspettativa di vita, invece, non sembra avere effetti su altri profili inclusi nell’Ottava Salvaguardia quali ad esempio autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS, lavoratori cessati dal servizio, in congedo per assistenza a figli disabili, dipendenti che hanno concluso il rapporto di lavoro a tempo determinato etc. Sono tutti profili che, per la tutela dell’Ottava Salvaguardia, richiedono la decorrenza della prestazione pensionistica tra il 6 gennaio 2018 e il 6 gennaio del 2019: in altre parole il diritto alla pensione deve essere perfezionato con un anno di anticipo per via delle finestre mobili (e dunque prima che scatti l’eventuale adeguamento dell’età pensione alle aspettative di vita).