Oggi, grazie alla collaborazione con lo Studio Bracconeri, andremo a chiarire un punto piuttosto critico sulle detrazioni per i familiari a carico. Abbiamo ricevuto una mail con una richiesta specifica alla quale diamo seguito grazie alla nuova rubrica “L’ESPERTO RISPONDE”.

Ogni giovedì sarà pubblicata la risposta della Consulente Aziendale dott.ssa Marzia Bracconeri a uno dei quesiti di interesse generale, scelto tra i tanti che ci vengono posti. Se vuoi avere risposta dall’Esperto su una questione di natura aziendale, gestionale, fiscale o per ottenere informazioni sui nuovi fondi europei a disposizione delle aziende, scrivici una mail.

Gentile Redazione di Investire Oggi, con questa nuova Legge di Bilancio e quella dello scorso anno sto facendo confusione riguardo a quello che quest’anno posso portare in detrazione o no. La mia domanda, il mio dubbio, è questa: ma dal 2023 con tutti questi cambiamenti e assegni vari, ci sono ancora le detrazioni per i familiari a carico o adesso è tutto diverso? Ho mio marito disoccupato e due figli a carico. Ne ho ancora diritto?”

Legge di Bilancio 2022. Quali cose sono cambiate per le detrazioni dei familiari a carico

La novità di cui parla la nostra lettrice, che ha determinato cambiamenti più importanti, è l’assegno unico universale, entrato in vigore lo scorso 1° marzo 2022. Il nuovo assegno ha assorbito la maggior parte delle vecchie detrazioni. I contribuenti, a questo punto, nella compilazione del Modello 730 e nella presentazione della dichiarazione dei redditi devono necessariamente tenerne conto. Ma cerchiamo di entrare un po’ di più nel dettaglio per capire come sono cambiate le regole per le detrazioni Irpef legate direttamente ai figli a carico. Vediamo cosa cambia dal 1° marzo 2022:

  • continua a rimanere in vigore e a essere operativa la detrazione pari a 950 euro per ogni figlio. Questa agevolazione vale anche per i figli nati al di fuori del matrimonio, purché siano stati riconosciuti. Si applica anche ai figli adottivi o affidati purché abbiano un’età pari o superiore a 21 anni. I contribuenti possono accedere a questa agevolazione nel momento in cui i figli compiono ventuno anni;
  • confermata anche la regola che prevede che la detrazione spetta ai contribuenti per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro;
  • il legislatore ha provveduto a confermare anche la regola in base alla quale, i contribuenti con più figli possono accedere alla detrazione. L’importo di 95.000 euro, in questo caso, è aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo.

Le regole della ripartizione

Nulla è cambiato per quanto riguarda le regole della ripartizione: devono essere applicate quelle già in vigore in precedenza.

Stesso discorso vale anche per i limiti di reddito, che devono essere considerati per essere fiscalmente a carico. Tale limite deve essere pari a 2.840,51 euro, importo che sale a 4.000 euro per i figli con un’età superiore a 24 anni.

I contribuenti noteranno che sono definitivamente scomparse:

  1. le detrazioni aumentate a 1.220 per ogni figlio con un’età inferiore a 3 anni;
  2. gli aumenti pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap;
  3. l’aumento di 200 euro per ogni figlio, a partire dal primo, per quanti hanno più di tre figli a carico;
  4. la detrazione, che si va a sommare alle precedenti, di 1.200 euro per le famiglie numerose.

Attraverso la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per ottenere il riconoscimento delle detrazioni, che abbiamo appena visto per i primi due mesi del 2022, si provvederà a tenere conto anche di eventuali figli che sono nati nel periodo compreso tra il mese di marzo e quello di dicembre 2022.

Nella stessa circolare l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che per il primo figlio, di età pari o superiore a 21 anni, è possibile riconoscere la detrazione prevista per il coniuge.

Questo nel caso in cui risulti più conveniente rispetto a quelle previste per i figli a carico.

I contribuenti hanno la possibilità di accedere a questa particolare misura nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali. Il contribuente, inoltre, non deve essere coniugato o, nel caso in cui lo fosse, deve essersi successivamente separato legalmente ed effettivamente.

Dott.ssa Marzia Bracconeri