Che il fondo pensione sottoscritto e detenuto all’estero sia o meno soggetto ad IVAFE (Imposta sui valori delle attività finanziarie estere) è un aspetto su cui l’Amministrazione finanziaria non ha ancora assunto una posizione ufficiale continuando a lasciare spazio ad interpretazione da parte dei contribuenti ed addetti ai lavori. Stiamo parlando dell’imposta dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. Da quest’anno d’imposta 2020 ne sono soggetti passivi anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge n.

167/1990 (c.d. monitoraggio fiscale che comporta la compilazione del quadro RW del Modello Redditi). La base imponile del tributo è rappresentata dal valore dei prodotti finanziari. E’ dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, ed è pari al 2 per mille.  Per ciascun conto corrente e libretto di risparmio l’imposta è, invece, stabilita nella misura fissa di 34,20 euro. Scatta l’esenzione laddove il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.

Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.

Il credito, tuttavia, non spetta se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore.

Va compilato il quadro RW

Con riferimento ai fondi pensione esteri, la stessa disciplina IVAFE fa rinvio all’art. 13 della Tariffa parte prima relativa all’imposta di bollo del DPR n. 642 del 1972, ai sensi del quale è esente da imposta la comunicazione ricevuta ed emessa da fondi pensione e dai fondi rustici. In applicazione di ciò, dunque, non sarebbe dovuta nemmeno l’IVAFE. Tuttavia, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di monitoraggio fiscale si consiglia di inserire comunque il fondo pensione al quadro RW del modello di dichiarazione reddituale barrando la casella 20. Quest’ultima, infatti, va barrata nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione del tributo. Per completezza informativa si vuole rammentare che l’imposta in esame, in merito a modalità e termini di versamento segue le stesse regole previste per l’Irpef (acconto e saldo). I codici tributo per il pagamento da utilizzare dalle persone fisiche sono:  “4043” (saldo); “4047” (I° acconto); “4048” (II° o unico acconto).