“Tutte le organizzazioni sono e devono essere fondate sull’idea che l’esclusione e il proibizionismo sono due concetti che non possono occupare lo stesso posto“, affermava Arthur Miller. Un punto di vista che non sempre si riflette nelle varie azioni della vita quotidiana.

Anzi, alle prese con una burocrazia particolarmente farraginosa, capita spesso di dover fare i conti con diversi limiti. Lo sanno bene molti pensionati che, per via di alcuni paletti, vengono esclusi dal regime forfettario. Ecco come funziona.

Regime forfettario: i requisiti e casi di esclusione

Anche nel corso del 2023 è possibile aderire al regime forfettario. Come si evince dal sito dell’Agenzia delle Entrate, possono beneficiare di tale formula coloro che nel corso dell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi pari a massimo 85 mila euro. Il precedente importo, pari a 65 mila euro, è stato modificato con la Manovra 2023.

I soggetti interessati, inoltre, deve aver sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20 mila euro lordi per lavoro accessorio. Vi sono, inoltre, dei casi di esclusione dal regime forfettario. Tra questi si annoverano coloro che:

“nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro)”.

Esclusi dai forfettari i pensionati che non pagano le tasse: il chiarimento delle Entrate

Proprio soffermandosi sul limite dei 30 mila euro, è giunto di recente un importante chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Attraverso l’interpello numero 311, l’ente ha risposto al dubbio di un soggetto con residenza estera che vuole aprire partita Iva in Italia e trasferire la residenza fiscale nel nostro Paese.

Il soggetto in questione ha sottolineato di percepire, come unico reddito, la pensione per raggiunti limiti di età a titolo di ex dipendente della Commissione Europea. Tale trattamento supera quota 30 mila euro l’anno ed è esente da tassazione. A tal proposito sorge spontanea una domanda: il percepimento della pensione esentasse permette comunque di accedere al regime forfettario oppure si rivela essere una causa ostativa? Come sottolineato nell’interpello numero 311, facendo riferimento alla circolare numero 10/E:

“il Regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia [che, in assenza di indicazioni contrarie da parte del Contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR] eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE”.

Ne consegue, pertanto, che non possono accedere al regime forfettario i pensionati che percepiscono più di 30 mila euro l’anno. Questo a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dalle imposte corrisposte su tali redditi.