Il bonus ristrutturazioni (detrazione IRPEF del 50%), come gli altri bonus casa (superbonus 110%, ecobonus, bonus facciate, ecc.) può essere goduto anche dai contribuenti che non hanno IRPEF da pagare perché, ad esempio, non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (si pensi al lavoratore dipendente che come redditi ha solo quello da lavoro e nella CU sono state eseguite correttamente tutte le ritenute IRPEF) o perché “incapienti”.

Chi sono gli incapienti nel bonus ristrutturazioni

I contribuenti c.d. “incapienti” sono coloro che non hanno abbastanza IRPEF da pagare su cui far valere tutte le detrazioni di cui potrebbero godere.

Le detrazioni fiscali, infatti, altro non sono che spese sostenute dal contribuente che abbattono l’IRPEF lorda. In altre parole sottraendo all’IREPF lorda le detrazioni si ottiene l’IRPEF netta da versare. La normativa prevede che le detrazioni possono essere godute fino alla “capienza” dell’IRPEF lorda.

Esempio

Un contribuente ha un’IRPEF lorda di 600 euro e detrazioni complessive di 1.300 euro. In questo caso il contribuente può godere delle detrazioni solo fino a 600 euro (ossia fino all’importo dell’imposta lorda) perdendo i restanti 700 euro. Caso estremo è quello dell’IRPEF lorda pari a zero (in questa ipotesi le detrazioni non troveranno per nulla applicazione).

Bonus ristrutturazioni per chi è incapiente: cosa fare?

Il bonus ristrutturazioni si concretizza in una detrazione fiscale pari al 50% riconosciuta a fronte di spese per interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione è da godere in 10 quote annuali di pari importo.

Lo sgravio fiscale è, comunque, ammesso entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua. Pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso (quindi, è persa).

Non sono perse, invece, le quote di detrazione successive.

Per le spese sostenute nel 2020 e 2021 è possibile optare, in luogo della detrazione fiscale (bonus ristrutturazioni), per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Esempio

Un contribuente nel 2020 ha sostenuto spese che danno diritto al bonus ristrutturazioni. Questi, tuttavia, con riferimento all’anno d’imposta 2020 ha un’imposta lorda (su cui far valere detrazioni), pari a zero.

In tale ipotesi, laddove il contribuente non abbia optato per lo sconto in fattura o cessione del credito, perderà la prima delle 10 rate di detrazione, ma non perderà quelle successive (sempreché negli anni d’imposta a seguire abbia IRPEF su cui far valere lo sgravio fiscale). Ciò significa che il contribuente,, fino a 10 anni d’imposta potrà sempre far vale le rate di detrazione residue, considerando, invece, perse quelle precedenti (riferiti ad anni d’imposta con IRPEF lorda pari a zero).

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