Entro la fine di questo mese di giugno (salvo proroghe) le società di Capitali; le società di persone; le ditte individuali esercenti attività di impresa (indipendentemente dal regime contabile adottato); le società cooperative; sono chiamate a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso del 2019.

A prevedere tale adempimento è stata la Legge sulla concorrenza (Legge n. 124 del 2017 commi da 125 a 129).

Oggetto di pubblicazione sono le sovvenzioni; i sussidi; i contributi; i vantaggi (ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti; ecc.).

Non vanno pubblicati, invece, i vantaggi fiscali (si pensi, ad esempio, ad un credito d’imposta riconosciuto a fronte di determinate spese sostenute).

L’inadempimento è sanzionabile

La pubblicazione deve essere fatta secondo il criterio di cassa. Quindi, entro il 30 giugno 2020 vanno pubblicati gli aiuti ed i contributi “ricevutinel 2019 e non “accordati”. Si tenga presente che laddove il soggetto interessato non sia dotato di un proprio sito internet, l’adempimento deve essere assolto tramite le associazioni di categoria. Inoltre, l’obbligo in esame scatta solo laddove l’ammontare degli aiuti ricevuti nel 2019 sia stato di importo complessivo oltre i 10.000 euro (non va considerato, dunque, il singolo aiuto ma la somma di tutti gli aiuti ricevuti nell’anno di riferimento).

Gli aiuti interessati dalla pubblicazione sono quelli ricevuti dallo Stato; Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni; Università; Istituti autonomi case popolari; CCIAA e loro associazioni; Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie fiscali; Società a controllo pubblico.

L’omesso adempimento comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro oltre che l’onere di provvedere alla pubblicazione.

Si tenga presente che laddove il soggetto obbligato non regolarizzi la propria posizione entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto, potrebbe scattare l’ulteriore e più grave conseguenza, ossia la restituzione del contributo ricevuto.