Ultima chance al 30 giugno 2020 per la correzione di un Modello IVA TR riferito al 2019. Secondo, infatti, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate il modello può essere corretto anche dopo l’invio del termine ordinario previsto ma comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA avente ad oggetto l’anno d’imposta cui esso si riferisce.

In sede di premessa bisogna ricordare che quest’anno il Modello IVA/2020 (anno d’imposta 2019) scade il 30 giugno (e non il 30 aprile) per effetto della disposizione normativa contenuta nel decreto Cura Italia e che il Modello IVA TR è quel modello che può essere presentato per chiedere il rimborso oppure l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale.

Questi va presentato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Quindi con riguardo all’anno d’imposta 2019, il modello andava presentato all’Agenzia delle Entrate:

  • Entro il 30 aprile 2019 – I° trimestre
  • Entro il 31 luglio 2019 – II° trimestre
  • Entro il 31 ottobre 2019 – III° trimestre

Il IV° trimestre non andava presentato poiché il credito o debito infrannuale in questo caso confluiscono direttamente nel Modello IVA/2020.

Il cambio di scelta

Una volta trasmesso, il contribuente può modificare la scelta da rimborso a compensazione o viceversa presentando un Modello IVA TR correttivo nei termini. Quindi, con riferimento al Modello IVA TR del III° trimestre 2019, se il contribuente, ad esempio, lo ha presentato il 2 ottobre 2019 chiedendo il rimborso del credito, avrebbe potuto poi modificare la scelta inviando un nuovo modello compilato in tutte le sue parti, entro il 31 ottobre dello stesso anno.

Tale possibilità è stata poi ammessa anche nel caso di presentazione di un nuovo Modello IVA TR entro il termine di presentazione del Modello IVA (dando evidenza in quest’ultimo della correzione effettuata). Quindi, ritornando al predetto esempio, il contribuente potrebbe entro il 30 giugno prossimo inviare il Modello IVA TR integrativo riferito al III° trimestre 2019 (Risoluzione n. 99/E del 2014 e Circolare n. 35/E del 2015).

Si tenga, comunque, presente che quanto sopra illustrato è ammesso sempreché il rimborso non sia stato ancora predisposto o che non sia ancora avvenuto l’utilizzo in compensazione.

L’apertura dell’Agenzia delle Entrate al Modello IVA

Nella più recente Risoluzione n. 82/E del 2019 l’Amministrazione finanziaria ha, infine, successivamente chiarito altresì che non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l’integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata.

Nello stesso documento di prassi è stato altresì chiarito che l’integrazione/correzione degli elementi in argomento non costituisce, altresì, errore soggetto a sanzione, salvo che – con riferimento al visto di conformità – si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto.