Per i lavori diversi dal superbonus, se si tratta di edilizia libera, è ancora possibile fare la cessione del credito e sconto in fattura purché siano rispettai determinati requisiti con riferimento alla data di avvio degli interventi.

L’edilizia libera è quella che non necessità di presentazione della richiesta del titolo abilitativo (CILA, SCIA, o altro titolo abilitativo). Quindi, il committente può realizzare i lavori senza bisogno di avere permessi.

Lavori senza titolo abilitativo

Rientrano nei lavori in edilizia libera, ad esempio, la tinteggiatura della casa, la sostituzione del pavimento.

Ecco, dunque, un elenco (NON esaustivo) di lavori considerati tali (glossario allegato al DM 2 marzo 2018)

  • pavimentazione esterna e interna
  • elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)
  • grondaie, tubi, pluviali
  • serramento e infisso interno e esterno
  • inferriata/altri sistemi anti intrusione
  • parapetto e ringhiera
  • controsoffitto
  • impianto elettrico
  • impianto per la distribuzione e l’utilizzazione di gas
  • impianto igienico e idro-sanitario
  • impianto di climatizzazione
  • canne fumarie
  • ascensore, montacarichi.

Lavori in edilizia libera, i requisiti per la cessione e sconto

Il decreto-legge n. 11 del 2023 (decreto cessioni) ha sancito la fine dell’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito. Uno stop in vigore dal 17 febbraio 2023 ma con delle deroghe.

Tra queste deroghe rientrano anche i lavori in edilizia libera. Al riguardo, tuttavia, si stabilisce che nell’edilizia libera lo sconto e la cessione son ancora possibili purché, entro la data del 16 febbraio 2023

  • siano già iniziati i lavori per gli interventi
  • oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Il punto più difficile è la dimostrazione della data inizio lavori. Al riguardo, la dimostrazione può essere data da acconti versati prima del 17 febbraio 2023.

Ad ogni modo, dice il legislatore nel decreto cessioni, che se non risultino versati acconti, l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023 o che entro detta data sia stato stipulato l’accordo vincolante, può essere fornita dal committente e dal prestatore (impresa) mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Circolare n. 27/E del 2023).

Riassumendo…

  • per l’edilizia libera, lo sconto in fattura o cessione del credito si possono ancora fare a condizione che entro il 16 febbraio 2023 siano iniziati i lavori oppure ci sia un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni
  • se non ci sono acconti versati prima del 17 febbraio 2023, è possibile dimostrare la data inizio lavori o la presenza dell’accordo vincolate mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.