La norma che istituisce il super bonus del 110% per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus); per interventi antisismici; installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica e colonnine di ricarica elettrica; prevede allo stesso tempo anche quali sanzioni si applicano per i professionisti che rilasciano attestazione o asseverazione infedele.

Si ricorda che è stato l’art. 119 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ad introdurre la detrazione fiscale pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (realizzazione di cappotto termico e riscaldamento centralizzato) e di misure antisismiche sugli edifici.

L’agevolazione è estesa anche agli altri interventi di efficienza energetica (ad esempio la sostituzione degli infissi) purché realizzati congiuntamente ad uno o più dei predetti lavori). Inoltre, la super detrazione è estesa, sempreché realizzati congiuntamente, agli interventi di cui sopra (cappotto termico; riscaldamento centralizzato; lavori antisismici) anche all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il beneficio, si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. È ripartito tra gli aventi diritto ed è beneficiato in 5 quote annuali di pari importo. Inoltre, è prevista la possibilità di optare (in accordo con l’impresa esecutrice dei lavori) per lo sconto diretto in fattura o per la cessione del credito.

La documentazione da acquisire: visto di conformità ed asseverazione

Proprio con riferimento alla facoltà di sconto o di cessione del credito, è necessario il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione. Tale visto potrà essere rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale. I dati degli interventi dovranno poi essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate (da cui si attende emanazione di apposito provvedimento).

Inoltre, se gli interventi realizzati rientrano tra quelli di riqualificazione energetica, è necessario acquisire anche l’asseverazione da parte dei tecnici abilitati, da cui si evince il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute (una copia deve essere trasmessa per via telematica all’ENEA). Se trattasi di interventi antisismici, l’efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico deve essere anch’essa asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali (questi devono attestare, altresì, la congruità delle spese sostenute).

Per conoscere i requisiti tecnici da asseverare e le modalità attuative delle misure agevolazione in esame occorrerà, comunque, attendere l’emanazione dei vari decreti che dovrebbe avvenire entro 30 giorni dal 19 maggio scorso.

Il quadro sanzionatorio: l’infedele asseverazione fa perdere il beneficio

Il comma 14 dell’art. 119 in esame individua anche il regime sanzionatorio applicabile ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli. Nel dettaglio, si stabilisce che, ferma l’applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisca reato, nel caso in cui i suddetti tecnici rilascino documentazione infedele saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele.

Tali soggetti, inoltre, sono chiamati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che ne formano e, comunque, non inferiore a 500 mila euro. Ciò al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Ad ogni modo la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporterà la   decadenza dal beneficio per chi ha sostenute le spese.

Si ricorda, infine, che per godere del super bonus al 110% è necessario che l’intervento determini il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE). ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.