Gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti sono indipendenti tra loro.  Sfruttano di conseguenza un limite di spesa separato. Nei fatti, non si tratta di prosecuzione di lavori se l’autonomia dei singoli interventi è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 143 del 23 gennaio. La questione analizzata è stata posta all’attenzione del Fisco da un’impresa che opera sotto la forma giuridica di società di capitali.

Soggetto giuridico che rientra a pieno diritto tra i beneficiari dell’agevolazione ecobonus. Commi 344 e seg. della Legge 296/2006.

Infatti, possono sfruttare la detrazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Come si legge nella guida dell’Agenzia delle entrate, dal 2018, inoltre, le detrazioni per tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica possono essere usufruite anche: dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.

Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. L’agevolazione spetta anche per i sistemi di building automation.

Detto ciò, vediamo nello specifico quali sono le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate.

La risposta n° 143 del 23 gennaio. Ecobonus per interventi autonomi

Una società ha presentato istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per sapere come devono essere conteggiate ai fini del superbonus le spese sostenute su un immobile strumentale e afferenti i seguenti lavori: rifacimento del tetto e sostituzione degli infissi.

Tali lavori sono stati effettuati in anni diversi. Il primo intervento è stato quello di rifacimento del tetto, poi si è provveduto alla sostituzione degli infissi.

Da qui, la società ha chiesto al Fisco di sapere come vanno conteggiati i limiti di spesa dei due interventi, considerato che:

  • gli stessi rientrano entrambi nelle previsioni di cui comma (345) della suddetta legge n. 296 del 2006;
  • l’articolo 16­bis del TUIR prevede, al comma 4, che ”nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni (vedi anche articolo 2, comma 3, del D.M. 19 febbraio 2007).

In sostanza, questi due interventi in quanto tra loro autonomi possono godere di due differenti limiti di spesa oppure può essere sfruttato solo un plafond di spesa?

Ecobonus con doppio limite di spesa. Il parere dell’Agenzia delle entrate

Per rispondere all’istante, l’Agenzia delle entrate richiama due documenti di prassi ossia le circolari n° 17/2015 e 19/2020 sull’ecobonus.

Nella prima circolare, è stato chiarito  che l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato. In base alla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente; con la circolare n°19 invece, sulla dimostrabilità dell’autonomia dell’intervento, è stato affermato che la stessa autonomia deve essere dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio: Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori (cfr interrogazione parlamentare n. 503909 del 1° dicembre 2010, richiamata dalla stessa società istante).

Detto ciò, nel caso specifico, l’autonomia dei singoli interventi è dimostrata dall’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.

Da qui, considerate le due distinte C.I.L.A. e le due differenti comunicazioni inviate all’Enea, che confermano l’autonomia dei due interventi, la società potrà:

  • beneficiare, nel periodo d’imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% ­ fino a un valore massimo di Euro 60.000­ con riferimento alla sostituzione degli infissi;
  • pur avendo già usufruito, nel periodo d’imposta 2019, della detrazione fiscale del 65% ­ fino a un valore massimo di Euro 60.000­ con riferimento alle spese per la sistemazione e il rifacimento del tetto.

Nei fatti, per i due distinti e autonomi lavori operano separati plafond di spesa.