L’ecobonus  previsto per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi può essere utilizzato in compensazione per pagare imposte dirette, IRAP, IVA, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF. La compensazione può riguardare anche i contributi INPS, i premi INAIL ecc.

L’ecobonus per l’acquisto di veicoli elettici o ibridi

La Legge di bilancio 2019 riconosce l’ecobonus ossia un contributo a coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e-L7e, nella misura e alle condizioni ivi indicate.

Il suddetto contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Nello specifico l’ecobonus spetta a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. L’ecobonus è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro. Nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla norma.

Da qui, in base alla modifica effettuata dal decreto Sostegni:

  • le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e
  • recuperano tale importo sotto forma credito d’imposta utilizzabile solo in compensazione in F24 esclusivamente tramite i servizi telematici  dell’Agenzia delle entrate.

L’utilizzo del credito d’imposta: anche per pagare imposte e contributi INPS

Con il provvedimento del 28 giugno, l’Agenzia delle entrate ha fissato le modalità di utilizzo del credito d’imposta e le relative istruzioni operative.

Nello specifico,  credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione ai fini del versamento dei tributi e contributi pagabili tramite  F24. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • imposte dirette,
  • IRAP,
  • IVA,
  • ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF,
  • contributi INPS, premi INAIL
  • ecc.

L’utilizzo avviene  senza l’applicazione dei limiti di compensazione.

Per quanto non espressamente previsto dal provvedimento:

  • restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • sono confermati le istruzioni impartite con la risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904”, istituito con la risoluzione medesima.