Con l’adozione dei decreti attuativi e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, le detrazioni fiscali del 110%, per i lavori effettuati sugli immobili residenziali, sono pienamente operative. Anche l’opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto è stata regolata da apposito provvedimento.

 

Tuttavia vi sono ancora alcuni aspetti da chiarire.

 

Uno di questi riguarda la cumulabilità delle detrazioni con eventuali ed ulteriori incentivi nazionali, regionali o locali.

Le detrazioni al 110%

ll D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, all’art.

119,  ha previsto una detrazione dell 110% per i seguenti interventi:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Difatti, tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

I decreti attuativi del MI.SE

Il Ministero delle sviluppo economico, MI.SE, ha adottato i decreti attuativi per gli interventi rientranti nell’eco bonus al 110% e nel sisma bonus.

Difatti tali decreti  definiscono:

 

  • sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110%,
  • sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione ( i tecnici asseverano i lavori) agli organi competenti, tra cui Enea.

In particolare, il decreto sui requisiti tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%:

 

  • i costi massimali per singola tipologia di intervento,
  • le procedure nonchè
  • le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

Come da indicazioni del Mi.SE.

, con il decreto attuativo che invece definisce le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e delle certificazioni infedeli. Nello specifico,  l’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione. Nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate e il provvedimento per la cessione o lo sconto

Dopo l’adozione dei decreti attuativi da parte del Mi.SE, l’Agenzia delle entrate ha fornito specifici chiarimenti operativi con la circolare n° 24/e 2020.

In merito alla cumulabilità sulle varie detrazioni, l’Agenzia ha chiarito che, per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus del 110% restano applicabili detrazioni già in essere.

A tal proposito, il riferimento è alle detrazioni spettanti per:

 

  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici, articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, non effettuati «congiuntamente» a quelli che danno diritto al Superbonus;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus (rientranti nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR);
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus.

Detto ciò, qualora si effettuano interventi riconducibili congiuntamente alle diverse fattispecie sopra richiamate, il contribuente può fruire delle diverse agevolazioni. A tal fine, è necessario che:

  • siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e
  • siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

 

Per la stessa spesa non è possibile usufruire di più detrazioni.

La cessione o lo sconto. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate

I soggetti ai quali spettano le detrazioni sopra individuate, comprese quelle al 110%, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione possono, alternativamente, optare:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

In merito allo sconto, il fornitore consenziente,  recupera il contributo anticipato,  sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.

Difatti, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La cessione può essere disposta in favore:

 

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi di  commercialisti, ragionieri, periti commerciali ecc,  sono state definite con il Provvedimento  dell’Agenzia delle entrate datato 8 Agosto 2020.

Cumulo tra detrazioni al 110% ed incentivi regionali e comunali

Uno dei principali dubbi operativi  questi riguarda la cumulabilità delle detrazioni al 110%  con eventuali ed ulteriori incentivi nazionali, regionali o locali.

 

Per le detrazioni eco bonus ordinarie, non al 110% per intenderci, l’Enea in precedenza ha chiarito che, le stesse:

 

  • non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;
  • sono compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni.

 

Previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gli incentivi “locali”.

 

Dunque, per la stessa spesa non operano più agevolazioni.

 

Come devono essere rapportate tali indicazioni alle detrazioni al 110%?

 

Ebbene, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, il decoro Rilancio prevede espressamente la non cumulabilità.

Difatti, la detrazione non è cumulabile:

  • con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e
  • gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

 

Per gli altri interventi potrebbe valere quanto chiarito dall’Enea per le detrazioni ordinarie.

 

Non rimane che attendere indicazioni ufficiali.