Anche la fattura elettronica si adegua al Covid-19. Infatti, in virtù dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica da Coronavirus e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, sono stati modificati i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche dell’e-fattura approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020. A stabilire quanto appena affermato è stato il nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 20 aprile. Il documento di prassi fa slittare al 1° ottobre prossimo l’efficacia del nuovo tracciato fissato con il menzionato provvedimento del 28 febbraio, con il quale si decideva di dar via all’utilizzo delle nuove regole di trasmissione a decorrere dal 4 maggio 2020 mantenendo la possibilità, fino al 30 settembre 2020, di continuare ad usare il tracciato approvato il 30 aprile 2018.

Il provvedimento del 20 aprile 2020 stabilisce ora, invece, che “Le specifiche tecniche, (versione 1.6) di cui all’allegato A approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, sono aggiornate nel loro contenuto e il loro utilizzo è consentito a decorrere dal 1° ottobre 2020. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Il periodo transitorio

Per via dell’emergenza da Covid-19, dunque, gli operatori e le associazioni di categoria avevano chiesto ed hanno così ottenuto più tempo per adeguarsi ai nuovi tracciati. Fino al 30 settembre 2020 sarà possibile continuare ad agire secondo il tracciato del 30 aprile 2018. Nel periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020, il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con lo schema allegato al nuovo provvedimento in esame, sia con lo schema attualmente fissato dal Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018. Dal 1° gennaio 2021, invece, salvo ulteriori future proroghe, lo SdI accetterà esclusivamente fatture digitali e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato il 28 febbraio 2020 come aggiornato con il provvedimento del 20 aprile scorso.

In merito all’aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, nella nuova versione delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.