La  validità dei Durc online che riportano come scadenza una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020 e non fino al 13 gennaio 2021. Dunque, non comporta alcuna conseguenza la proroga dello stato di emergenza disposta dal Governo al 15 ottobre.

 

A comunicarlo è l’INAIL, confermando la nostra tesi pubblicata pochi giorni fa su questo portale.

Il DURC on line

Il Durc On Line ha sostituito  il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal d.

m. 24 ottobre 2007 (abrogato dal d.m. 30.1.2015) previsto:

a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia
c) per il rilascio dell’attestazione SOA
d) per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il DURC e l’emergenza covid-19: il decreto rilancio

Il D.L. 18/2020, c.d decreto Cura Italia, all’art.103 comma 2, ha disposto la proroga fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da covid-19 (29 ottobre rispetto alla data del 31 luglio) della validità:

  • di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,
  • a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Tuttavia, come da articolo 81 comma 1 del D.L. 34/2020 (Decreto rilancio) la proroga citata non operava  per i documenti unici di regolarita’ contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservavano validita’ sino al 15 giugno 2020.

 

In fase di conversione in legge del decreto Rilancio, il comma 1 è stato abrogato.

Dunque, le previsioni di cui al decreto Cura Italia, hanno piena operatività anche per i DURC, salvo quanto previsto dall’art.

8 comma 10 del d.l 76/2020, decreto semplificazioni.

I chiarimenti dell’INPS

Con il messaggio n°2998 l’INPS, sulla base delle suddette previsioni normative, ha confermato che: la validità dei Durc On Line che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa ope legis fino al 29 ottobre 2020.

 

Conseguentemente, tutti i contribuenti:

  • per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero
  • i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line,

devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020. Nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione.

La proroga dello stato di emergenza

Il Governo ha prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza.

 

Difatti:

  • con la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 20207, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 luglio 2020, n. 190,
  • il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020.

 

Da qui si poneva la questione se  la citata proroga avesse comportato un ulteriore allungamento del  termine del 29 ottobre. Data calcolata come novantesimo gg successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da covid-19. Data dopo la quale, i DURC con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ,perderanno la loro validità.

I chiarimenti dell’Inail

Con la nota n°3 del 4 agosto, l’Inali è intervenuta proprio su tale passaggio operativo chiarendo ogni dubbio.

 

A tal proposito, nella citata nota, è stato messo in evidenza che  la validità dei Durc online:

  • che riportano come Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020
  • risulta prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020, e non fino al 13 gennaio 2021.

Perché si arriva a tale conclusione?

Nella Gazzetta ufficiale  del 30 luglio 2020, è stato pubblicato il decreto-legge 30 luglio 2020, n.

83. Decreto recante Misure urgenti connesse con la scadenza della prorogata dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19

 

Ebbene, l’ articolo 1, comma 4 del decreto ha stabilito che:

  • i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
  • non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza.

 

L’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non è incluso nel predetto allegato. Pertanto la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sulla proroga del periodo di validità dei durc online (Fonte nota Inail 4 agosto 2020).

 

Difatti, tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc online devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020.

 

In realtà, a tale condivisibile conclusione noi  eravamo già arrivati nell’articolo “DURC in scadenza entro fine luglio: validità estesa fino al 29 ottobre.