Il bonus genitori separati può raddoppiare se si hanno due divorzi alle spalle? Come affermava Kin Hubbard: “Il modo più sicuro di raddoppiare il tuo denaro è di piegarlo in due e metterlo nella tua tasca”.

Grazie ai soldi possiamo acquistare i vari beni e servizi necessari a soddisfare le nostre esigenze quotidiane. Per questo motivo è più che normale che la maggior parte delle persone desideri attingere a qualche entrata extra.

Proprio in tale ambito giungono in aiuto i bonus messi in campo dallo Stato al fine di garantire un valido sostegno alle persone economicamente più in difficoltà.

Tra questi si annovera il Contributo per genitori separati o divorziati, volto a garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento.

Due divorzi alle spalle: il bonus genitori separati può raddoppiare?

A tal proposito è giunto in redazione il quesito di una nostra lettrice che ci chiede:

Buongiorno, mi chiamo Giulia e sono mamma di una ragazza di 15 anni nata dal primo matrimonio e di un bambino di 8 anni frutto del mio secondo matrimonio. Ho divorziato dal primo marito nel 2012 e dal secondo marito nel 2018. Entrambi, come stabilito dal giudice, devono corrispondere un assegno di mantenimento per i miei figli. Purtroppo, a causa del Covid, hanno riscontrato delle difficoltà economiche e il primo marito non è riuscito per un po’ di tempo a corrispondere quanto dovuto. Il secondo, invece, mi ha versato solo una parte. Vi contatto quindi per sapere se, dato che ho alle spalle due divorzi, possa richiedere due volte il bonus genitori separati. Vi ringrazio in anticipo per la risposta”.

Contributo per genitori separati o divorziati: i chiarimenti dell’Inps

Hanno diritto al bonus genitori separati coloro che hanno un reddito pari a massimo 8.174 euro. Questo a patto di risultare conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave nel periodo segnato dall’emergenza Covid.

Sempre nello stesso lasso temporale non devono aver percepito l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore, che può essere sia un ex coniuge che un ex convivente. Quest’ultimo, sempre a causa dell’emergenza Covid, ha dovuto fare i conti con la cessazione, riduzione o sospensione del lavoro per almeno 90 giorni, a partire dall’8 marzo 2020. Stesso discorso se ha registrato una riduzione del reddito pari almeno al 30% rispetto a quanto percepito nel 2019. Il contributo, come spiegato sul sito dell’Inps:

“è corrisposto in un’unica soluzione in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento e fino a concorrenza di 800 euro mensili. Il contributo spetta per un massimo di 12 mensilità tenuto conto delle disponibilità del fondo che ammonta a 10 milioni di euro”.

I soggetti interessati e aventi diritto dovranno presentare richiesta entro il 31 marzo 2024. La domanda deve essere presentata telematicamente attraverso l’apposita sezione disponibile nell’area riservata del sito dell’Inps. A tal fine è necessario effettuare l’accesso attraverso le credenziali Spid, Cie e Cns. Qui è possibile scaricare il “Manuale Utente Cittadino” dove si legge che:

“Qualora dovesse risultare presente nel sistema una domanda nello stato ‘Presentata’, l’utente non potrà presentare una nuova domanda per la medesima prestazione e visualizzerà un messaggio bloccante”.

È possibile pertanto desumere che sia possibile presentare una sola domanda e che ogni soggetto richiedente potrà ottenere fino a 800 euro mensili, fermo restando il valore dell’assegno di mantenimento a cui si ha diritto. In caso di dubbi, comunque, si consiglia di rivolgersi direttamente all’Inps oppure a un Caf o Patronato per ottenere informazioni dettagliate in merito. In alternativa, come scritto sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] per ottenere informazioni o chiarimenti.