Il Reddito di cittadinanza puo’ essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare. Difatti, in tale caso, l’Inps mette a disposizione del nucleo familiare più carte Rdc.

Tale possibilità è stata introdotta grazie al decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 30 aprile 2021.

Il fatto di dividere l’importo del Reddito di cittadinanza permette di avere un maggiore accredito?

Ecco quello che bisogna sapere.

Il reddito di cittadinanza su più carte RDC

In base alle previsioni di cui all’art.

2 del decreto 30 aprile 2021:

il Reddito di cittadinanza puo’ essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare nelle modalita’ di cui all’art. 3, su richiesta presentata nelle modalita’ di cui all’art. 4.

Nello specifico, la possibilità di suddividere l’importo spettante a titolo di Rdc è ammessa solo qualora il Beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro.

Nel rispetto di tale condizione:

  • qualora la richiesta di erogazione del Rdc suddiviso tra i componenti maggiorenni sia presentata contestualmente alla richiesta del Rdc, vengono emesse un numero di carte Rdc corrispondenti al numero di
    persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte;
  • al contrario, qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima carta Rdc emessa, che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare.

Attenzione, una volta optato per la suddivisione del beneficio Rdc la scelta è irrevocabile per tutto il periodo per il quale il beneficio economico è riconosciuto.

L’accredito su più carte decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del Rdc e dal secondo mese successivo a quello nel quale e’ stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo.

La suddivisione non e’ revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.

La suddivisione degli importi

Il decreto sopra citato regola anche le modalità di accredito sia della componente Rdc ad integrazione del reddito familiare sia l’importo a sostegno del pagamento del mutuo o del canone di locazione (la cd quota b del reddito di cittadinanza).

Nello specifico:

  • il beneficio ad integrazione del reddito familiare e’ attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la Quota pro-capite;
  • il Sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo e’ attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta di suddivisione dell’importo.

In merito a tale ultimo punto, in caso di piu’ intestatari, nella domanda di suddivisione dell’importo deve essere identificato il componente cui attribuire il sostegno. In caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al
soggetto che ha presentato la domanda di Reddito di cittadinanza.

In base alla ricostruzione fatta finora, suddividendo l’import su più carte, si hanno si più ricariche ma l’importo riconosciuto a titolo di Rdc rimane invariato. Sempre in funzione dell’Isee del nucleo familiare.