Niente da dichiarare?”: di ritorno dalle vacanze all’estero in molti avranno risposto distrattamente no a questa domanda. Ma è proprio così? Meglio conoscere le regole per evitare multe in caso di controlli alla dogana: ecco come li riassume la cd  carta del viaggiatore (che viene aggiornata di continuo con le nuove disposizioni).

Macchine fotografiche e portatili vanno dichiarati alla dogana?

Se siete partiti per la vacanza dei sogni è probabile che abbiate portato dietro macchine fotografiche reflex per immortalare i momenti più belli.

Pensiamo alla coppia di neosposi in viaggio di nozze ad esempio. Stando alla lettera della norma però “gli effetti personali di valore (quali, ad esempio, apparecchiature fotografiche, videocamere, personal computers, orologi), portati dal viaggiatore in partenza verso Paesi extra-U.E., necessitano di una documentazione (ricevuta di acquisto, certificato di garanzia o bolletta d’importazione) che dimostri, in caso di controllo al momento del rientro, il loro regolare acquisto o la loro regolare importazione in Italia. In mancanza di tali documenti, si consiglia al viaggiatore di produrre, presso l’ufficio doganale di partenza, una dichiarazione di possesso da esibire al rientro”.

In caso contrario sarà lecito pensare che siano stati comprati all’estero.

Acquisti all’estero: vanno dichiarati alla dogana?

Bisogna rispondere si alla domanda “niente da dichiarare?” se sono stati fatti acquisti all’estero? Dipende. Teoricamente per acquisti fatti fuori dall’Europa in caso di importi complessivi superiori a 300 euro si applica il pagamento dei diritti doganali. Sono esclusi dal calcolo tabacchi e alcolici. Nulla da dichiarare invece per acquisti fatti all’interno dei confini europei in virtù della libera circolazione di merci e persone.

Import export 2016: le regole del nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU)

Per quanto riguarda le imprese o le partite IVA rinviamo invece alle novità contenute nel nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU)  e le relative disposizioni attuative (RE), integrative (RD) e transitorie (RDT) in vigore dal primo maggio 2016.

Lo scopo è quello di semplificare le procedure e snellire le pratiche alla dogana in un’ottica di digitalizzazione del dialogo tra impresa e dogana. Tra le novità più di rilievo segnaliamo il fatto che i documenti che accompagnano la dichiarazione saranno forniti solamente se e quando lo richiederà la normativa dell’Unione. Per quanto riguarda le sanzioni vengono richiamati i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività.