Diverse sono le sentenze che affermano e chiariscono che se il vicino di casa è troppo rumoroso si può disdire in anticipo il contratto di affitto.

Si può, quindi disdire prima della sua naturale scadenza il contratto di affitto, dandone, però, sempre disdetta sei mesi prima al proprietario.

Disdire prima il contratto di affitto: quando è lecito?

Se i vicini sono troppo rumorosi e molesti e si è fatto presente il problema al padrone di casa anticipandogli che, se la situazione non si risolve, l’appartamento sarà lasciato, quest’ultimo non può appellarsi alla durata contrattuale da rispettare.

Se, però, il padrone di casa si dichiara disponibile ad insonorizzare l’appartamento e agli inquilini non sta bene perchè non vogliono vivere il disagio dei lavori in casa, chi ha ragione?

La risposta a questa domanda è stata data dal tribunale di Milano che, riferendosi ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione, stabilisce che il rumore del condominio costituisce una causa lecita per la disdetta anticipata del contratto di affitto. Non importa quali siano le origini dei rumori molesti e non importa la disponibilità del padrone di casa di effettuare lavori per insonirizzare le pareti.

Una volta deciso che i rumori del vicinato o del condominio non sono sopportabili dando disdetta con sei mesi di anticipo si può lasciare l’appartamento.

Non tutti i rumori, però, permettono l’esercizio di disdetta anticipata poichè per essere causa di disdetta i rumori devono superare la cosiddetta tollerabilità, secondo quanto prescritto dal codice civile.