Salvo proroghe (in cui si spera), il 30 giugno prossimo scade il termine di versamento per il diritto camerale 2020 dovuto dai soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese (questi versano il diritto annuale in misura fissa) e dagli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese, quali ad esempio società commerciali; cooperative e società di mutuo soccorso; consorzi e società consortili, ecc. (per questi soggetti, invece, l’importo da versare è commisurato al fatturato).

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto dell’11 dicembre 2019 ha definito gli importi dovuti per il diritto annuale 2020 (il decreto conferma le stesse misure del 2019).

Un vademecum delle regole

Da ricordare è che le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto per la sola sede. Le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto per la sede e per ciascuna delle eventuali unità locali iscritte nel Registro delle imprese al 1º gennaio, con l’esclusione di quelle chiuse entro il 31 dicembre, la cui domanda di cessazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo alla chiusura.

L’importo dovuto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno al Registro delle imprese (quindi, ad esempio, un’impresa che è stata iscritta al Registro imprese solo per i primi 4 mesi del 2020 non potrà versare il contributo in proporzione ai mesi di iscrizione ma dovrà pagare l’importo dovuto per l’intero anno).

L’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra, deve pagare a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1º gennaio 2020. Se si tratta di trasferimento di sezione nell’ambito del Registro imprese (es: da sezione ordinaria a speciale o da REA a Registro imprese) il diritto dovuto è determinato dalla sezione in cui il soggetto era iscritto al 1º gennaio.

Termini e modalità di versamento

Per chi è già iscritto al 1° gennaio, la a scadenza di pagamento è il 30 giugno 2020 (ossia lo stesso termine entro cui occorre versare il saldo imposte 2019 e I° acconto 2020). E’ possibile pagare anche entro i 30 giorni successivi maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%.

Il versamento va fatto in unica soluzione (non è possibile rateizzare la somma dovuta) con modello F24 da presentarsi telematicamente per il tramite dei servizi dell’Agenzia delle Entrate. (codice tributo 3850). E’ ammessa la compensazione con eventuali crediti ‘imposta. E’ possibile eseguire il pagamento anche tramite la piattaforma pagoPA,

Se trattasi di società di capitali la data di scadenza del versamento varia a seconda della chiusura dell’esercizio e dell’approvazione del bilancio. Basta tenere in considerazione la regola generale secondo il diritto camerale va pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 decreto-legge n. 223/2006 come convertito in Legge 248/2006).

Nell’ipotesi di omesso/insufficiente versamento è possibile ricorrere al ravvedimento operoso (la sanzione amministrativa piena è variabile dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005).