Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha confermato per quest’anno le misure del diritto annuale già applicate nel 2011. Pertanto, non verrà pubblicato il consueto Decreto che è da intendersi sostituito dalla suddetta nota.

Si ricorda che il diritto camerale è dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonché dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell’anno di riferimento.

Il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio di ogni anno.

 

Diritto annuale Camera di Commercio: i soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
  • le società semplici agricole;
  • le società semplici non agricole;
  • le società cooperative e consorzi;
  • gli enti economici pubblici e privati;
  • le aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
  • i Geie – Gruppo europeo di interesse economico;
  • le società di persone (Snc, Sas);
  • le società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
  • le imprese estere con unità locali in Italia;
  • le Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
  • le società consortili a responsabilità limitata per azioni.

 

Si ricorda che il Decreto 21.4.11 del MISE ha introdotto l’obbligo di pagare il diritto annuale anche per i soggetti iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).

Pertanto, le associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d’impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente, devono versare un diritto annuale di 30 euro. Il tributo dovuto dalle società semplici non agricole e dalle società tra avvocati è pari alla misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (200 euro); quello a carico delle società semplici agricole è ridotto alla metà (100 euro).

 

Diritto Annuale CCiaa: i soggetti esclusi dal pagamento

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell’anno 2011 (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività nel corso del 2011 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2012;
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno 2011 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2012;
  • le cooperative nei confronti delle quali l’Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (ex art.2545-septiesdecies c.c.) nell’anno 2011.

 

Tassa annuale Camera di Commercio: la misura del diritto

Come anticipato in premessa, gli importi del diritto annuale 2012, sono immutati rispetto agli importi dovuti per il 2011.

In particolare gli importi dovuti sono:

 

Imprese di nuova iscrizione

Dal 1° gennaio 2012 si applicano i seguenti importi: 

Tipologia d’impresa/società

sede

U. locale

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese

(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)

200,00

40,00

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese

88,00

18,00

Società semplici agricole

100,00

20,00

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero

 

110,00

Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc..)

30,00

 

 

Imprese già iscritte

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

 

Sezione speciale

Tipologia d’impresa/società

importo

Imprese individuali

88,00

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero

110,00

Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)

30,00

Soggetti semplici con ragione sociale agricola

100,00

Soggetti semplici con ragione sociale non agricola

200,00

Società tra avvocati (D.Lgs. n.96 del 2 febbraio 2001, art.16)

200,00

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

 

Sezione ordinaria

Le modifiche normative introdotte all’art.18 co.4 della L. n. 580 del 29/12/93, dal co.19 dell’art.1 del D.Lgs. n.23 del 15 febbraio 2010, comportano un obbligo di pagamento di un diritto annuale in misura fissa per la sede delle imprese individuali iscritte in sezione ordinaria, e quindi per l’anno 2012 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:

  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a:
    • 200,00 euro per la sede legale
    • e un diritto di 40,00 euro per ciascuna unità locale.
  • tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2011, la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa.

 

L’ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2012

Aliquote in base al fatturato 2011 ai fini Irap

fatturato

aliquote

da euro

a euro

0

100.000,00

200,00 euro (misura fissa)

oltre 100.000

250.000,00

0,015%

oltre 250.000

500.000,00

0,013%

oltre 500.000

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000

0,001% (fino ad un max. di € 40.000,00)

 

Unità locali

Le imprese che esercitano l’attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro per ciascuna unità locale. A tal fine, si ricorda che l’arrotondamento all’unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali; in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali.

Se sono dovuti diritti a più Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l’anno di riferimento 2012 e il codice tributo 3850;

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 110,00 euro.

 

Pagamento diritto annuale Camera di Commercio: gli arrotondamenti

Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali.

L’importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite.

Si ricorda che il pagamento del diritto annuale è condizione essenziale per il rilascio delle certificazioni da parte dell’Ufficio Registro Imprese. Quindi, in caso di mancato pagamento il sistema informatico delle CCIAA non permette l’emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

 

Versamento diritto camerale: le modalità previste

Da ultimo si ricorda che il versamento del diritto annuo, da indicare nella sezione ICI ed altri tributi locali del mod. F24, è compensabile con altre voci a credito presenti nella delega unificata.

I codici da indicare sono:

  • codice ente locale VI;
  • codice tributo 3850;
  • anno di riferimento 2012.