Era ieri, 30 novembre 2021, l’ultimo giorno per l’invio della Dichiarazione redditi 2021 (Modello Redditi riferito all’anno d’imposta 2020). Rispetto agli anni trascorsi, nessuna proroga è arrivata.

Dunque, chi era obbligato a presentare la dichiarazione oppure, nonostante non obbligato, voleva, comunque, presentarla per far valere deduzioni e detrazioni, ed ha saltato la scadenza, ora va incontro a sanzione.

Sanzione, tuttavia, che è lieve laddove si rimedi all’inadempimento a partire da oggi ed entro i prossimi 90 giorni.

Dichiarazione redditi 2021 tardiva

Chi ha saltato la scadenza del 30 novembre 2021 senza inviare la propria dichiarazione dei redditi 2021, può inviarla entro i 90 giorni successivi, quindi, entro il 28 febbraio 2022.

In questo caso si parla di dichiarazione redditi “tardiva” il che comporta anche l’applicazione di una sanzione pari ad 1/10 di 250 euro, ossia 25 euro. Il codice tributo per il versamento è 8911 (come anno d riferimento nel modello F24 bisogna indicare “2021”). Ricordiamo altresì che:

  • se dal modello dichiarativo tardivo dovessero anche risultare imposte a debito non versate a loro tempo, occorrerà pagare anche queste con ravvedimento operoso
  • laddove, invece, ne scaturisca un credito d’imposta questo potrà essere chiesto a rimborso o in compensazione.

Dichiarazione redditi 2021 tardiva: modalità di presentazione

La dichiarazione redditi 2021 (Modello Redditi/2021) deve essere presentata in modalità telematica:

  • direttamente dal contribuente
  • oppure tramite intermediario incaricato (commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.).

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

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