Tra i vari adempimenti fiscali rispetto ai quali il contribuente in regime forfettario gode di un esonero c’è anche la dichiarazione Iva. Infatti, essendo che le operazioni nazionali effettuate dal forfetario non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva, non è necessario presentare la dichiarazione annuale.

Questa è una regola generale che però in alcuni casi non trova applicazione. Infatti, possono essere individuate due specifiche casistiche rispetto alle quali il contribuente in regime forfettario dovrà presentare la dichiarazione Iva entro il prossimo 30 aprile.

Iniziamo col dire che tali casistiche non sono legate direttamente né all’obbligo di fatturazione elettronica ne all’obbligo di esterometro che dal 2024 riguarda tutti i forfettari. Indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti. Sempre in tema di adempimenti,  il forfettario è tenuto anche alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Detto ciò, vediamo in quali casi il contribuente in regime forfetario dovrà presentare la dichiarazione Iva.

Il regime forfettario. Gli adempimenti semplificati

Prima di entrare nello specifico della questione, è utile riprendere quelli che sono gli adempimenti contabili e gli obblighi fiscali in capo al contribuente in regime forfettario.

Ebbene, innanzitutto, il forfettario non addebita l’Iva in fattura (non esercita il c.d. diritto di rivalsa) né la può detrarre. Da qui, non c’è obbligo di liquidazione periodica né di dichiarazione annuale.

Tuttavia, il forfettario hal’obbligo di:

  • numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi;
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa (vedi reverse charge) .

Dal punto di vista della contabilità, le partite iva in regime regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli ISA, sebbene nel quadro RS del modello Redditi siano tenuti a fornire alcune informazioni riguardanti i costi sostenuti per le attività svolta, ad esempio i costi sostenuti per i beni detenuti in leasing. Si pensi all’auto utilizzata dall’agente di commercio in regime forfettario.

Nello stesso quadro è prevista anche l’indicazione del codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti compensi. Ciò in ragione di un’ulteriore semplificazione, la disapplicazione della ritenuta alla fonte. infatti, i forfettari non subiscono le ritenute né le applicano. Tranne per quanto riguarda i redditi corrisposti al lavoratore dipendente. In tale ultimo caso (pagamento di redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilato) servono CU e 770.

Dichiarazione Iva Regime forfettario. Due casi in cui è obbligatoria

In base a quanto detto fin qui, il contribuente in regime forfettario non ha obbligo di liquidazione periodiche e di dichiarazione annuale Iva.

Quanto detto però non vale in termini assoluti.

Infatti, possono essere individuate due specifiche casistiche al ricorrere delle quali anche il contribuente in regime forfetario è tenuto a presentare la dichiarazione Iva.

Ebbene, c’è obbligo di dichiarazione Iva per il contribuente in regime forfettario:

Rispetto al primo caso, non ci sono particolari precisazioni da fare. Nei fatti, il forfettario compilerà la dichiarazione Iva tenendo conto delle operazioni effettuate nel corso dell’anno ed evidenziando nell’apposito quadro del dichiarativo il passaggio al regime forfettario.

In particolare, si dovrà compilare il rigo VA14 della dichiarazione Iva del forfettario:

Il Rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione intendono avvalersi del regime forfetario disciplinato dall’art.

1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichia- razione annuale IVA precedente all’applicazione del regime.

Più articolato il caso del forfettario che nel 2023 è uscito dal regime di favore nel corso dell’anno.

La dichiarazione Iva e il superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno

In caso di superamento del limite di 100.00 nell’anno 2023, dall’operazione che ha determinato il superamento della soglia scattano le regole ordinarie Iva anche per i forfettario.

Dunque fatturazione con Iva e connessi adempimenti: liquidazione periodica e dichiarazione annuale anche per il forfettario. Meglio dire per l’ex forfettario.

Come da circolare n°32/2023 sul regime forfettario, entra in gioco anche il meccanismo della c.d. rettifica della detrazione Iva.

In particolare, il superamento del limite di 100.000 euro nell’anno x (ipotizziamo 2023) implica la rettifica dell’imposta non detratta, con esposizione nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1 (2024).

La rettifica deve essere effettuata limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati: al 31 dicembre dell’anno X (anno di superamento della soglia di 85.000 euro ma non di quella pari a 100.000 euro); al momento dell’incasso dell’operazione che comporta il superamento del limite di 100.000 euro.

Il periodo di monitoraggio che comporta la rettifica dell’Iva, varia da 5 a 10 anni a seconda del bene rispetto al quale si fa la rettifica.

A ogni modo, in ipotesi di superamento della soglia di 100.000 euro, la dichiarazione Iva dovrà essere compilata anche dal contribuente in regime forfettario:

  • le operazioni attive andranno indicate nel quadro VE;
  • nel quadro VF dovranno essere indicati i dati delle operazioni passive.

Rispetto a tali ultime operazioni, nel rigo VF 70 si indica l’imposta ammessa in detrazione compresa quella derivante dalle rettifiche come sopra individuate (art. 19-bis 2 del Dpr 633/1972).

Riassumendo…

  • I contribuenti in regime forfettario godono di una serie di semplificazioni contabili e fiscali;
  • sono esonerati anche dalla dichiarazione Iva, infatti i forfettari non hanno obbligo di presentazione della dichiarazione annuale,
  • in due casi specifici però, anche il forfettario è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva.