Dichiarazione Iva precompilata estesa a nuovi soggetti. E’ questa la novità contenuta nel provvedimento di ieri, con il quale l’Agenzia delle entrate estende il periodo di sperimentazione della dichiarazione precompilata e individua nuovi destinatari rispetto a quelli comunicati nel 2021; si veda a tal proposito il precedente provvedimento del 21 luglio 2021.

L’estensione della platea dei beneficiari della dichiarazione precompilata è un obiettivo contenuto nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, PNRR.

Vediamo nello specifico quali sono le novità approvate ieri.

La dichiarazione Iva precompilata

Quando parliamo di dichiarazione precompilata, ci viene subito in mente la dichiarazione dei redditi, 730 e modello Redditi.

Invece, dal 2021 o meglio dalla operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, è stata prevista anche una dichiarazione Iva precompilata (vedi art. 4, comma 1 del D.Lgs 127/2015).

In particolare, grazie  ai dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giornalieri, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori Iva, nel portale fatture e corrispettivi  le bozze dei registri Iva (registro acquisti e vendite) e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe), a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Come anticipato sopra, dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, è disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva. Per i contribuenti Iva che convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri Iva, cade l’obbligo di tenuta degli stessi. Dunque la prima dichiarazione Iva precompilata messa a disposizione dei contribuenti è quella 2023, periodo d’imposta 2022. Da presentare entro il prossimo 30 aprile o meglio entro il 1° maggio visto che il 30 cade di Domenica.

Allargata la lista dei beneficiari

A partire dai registri IVA e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relativi all’ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d’imposta 2022, la platea dei soggetti IVA destinatari dei documenti precompilati nel periodo sperimentale include, oltre ai soggetti indicati al punto 3 del citato provvedimento dell’8 luglio 2021:

  • coloro che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto IVA (c.d trimestrali speciali ossia enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell’albo ex L. n. 298/1974);
  • i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
  • i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decretoIVA,
  • le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, le aziende di enoturismo e le aziende oleoturistiche, di cui all’articolo 1, commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Dunque si allarga la platea di coloro che inizialmente erano i destinatari dei documenti Iva precompilati ossia: i contribuenti trimestrali per opzione.

Sembrerebbero ancora esclusi dall’ambiente precompilata ad esempio: coloro che erogano prestazioni sanitarie,  i commercianti al minuto con opzione per la c.d. ventilazione dei corrispettivi, ecc. Ma su questo passaggio servono opportuni chiarimenti del Fisco.

Le ulteriori novità

Il provvedimento contiene ulteriori novità. Infatti, per beneficiare della dichiarazione Iva precompilata, non sarà più necessario convalidare i registi iva.

Nello specifico:

  • a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la bozza della dichiarazione IVA annuale e il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione inviata sono messi a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA inclusi nella platea dei destinatari dei documenti IVA precompilati,
  • anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati( con le modalità di cui al punto 5.1 del provvedimento dell’8 luglio 2021.

La stessa cosa dicasi per la bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche (Li.Pe) e il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla stessa.

A partire però  dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023.

Tale impostazione serve per consentire a imprese e professionisti nonché ai loro intermediari di:

  • consultare le bozze dei documenti IVA elaborati,
  • importarle nei propri sistemi e
  • confrontarle con i dati presenti nei propri sistemi gestionali.

Anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione dei registri dell’intero anno d’imposta.