La dichiarazione integrativa Iva può essere presentata anche per sistemare l’omessa apposizione del visto di conformità. A confermarlo è l’Agenzia delle entrate con la risposta n°289 del 23 aprile 2021. Nel caso specifico il contribuente aveva presentato la dichiarazione Iva annuale optando per il rimborso, senza far apporre il visto di conformità. La dichiarazione integrativa Iva può essere presentata  entro i termini di accertamento della dichiarazione originaria, anche se la precedente richiesta di rimborso risulta archiviata.

L’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva e le richieste di rimborso

Le regole di rimborso del credito Iva risultante dal dichiarativo sono disciplinate dall’art.30 del DPR 633/72, decreto Iva.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo non inferiore a € 2.582,28.

Il rimborso è ammesso se il contribuente, alternativamente:

  • esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell’articolo 17-ter;
  • effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
    limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonche’ di beni e servizi per studi e ricerche;
  • quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
  • quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17.

In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.

Attenzione, il contribuente anche fuori dei casi anzidetti può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se: dalle dichiarazioni dei due anni precedenti, risultano eccedenze detraibili.

In tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Rimborso Iva: le regole da rispettare

Ai fini dell’erogazioni dei rimborsi:

  • fino a 30.000 euro, i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia o altro adempimento;
  • sopra tale importo, è necessario presentare la dichiarazione munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

Requisiti patrimoniali quali: solidità patrimoniale, stabilità d’impresa e regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali.

Nello specifico, la dichiarazione Iva o istanza e’ allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’,  che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

  • il patrimonio netto non e’ diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si e’ ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attivita’ esercitata; l’attivita’ stessa non e’ cessata ne’ si e’ ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
  • non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e’ presentata da societa’ di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa’ stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

Obbligo di prestazione della garanzia

Vi sono dei casi in cui è obbligatoria la prestazione delle garanzia. Per i rimborsi superiori a 30.000 euro, solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

  • da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative;
  • da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito di- chiarato superiore: al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500. 000 euro; all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  • da soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Ad ogni modo, fatto salvo quanto appena affermato, il comma 6 dell’at.

38-bis permette al contribuente che ha chiesto in dichiarazione il rimborso dell’Iva di scegliere tra:

  1. prestare la garanzia ovvero
  2. apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

In materia di rimborso Iva/utilizzo in compensazione uno specifico regime premiale è previsto per i soggetti ISA con un livello di affidabilità fiscale pari ad 8.

La risposta n° 289 del 23 aprile

Proprio su tali aspetti si sofferma l’Agenza delle entrate con la risposta n° 289 del 23 aprile 2021.

Un contribuente nell’anno 2019 ha presentato una dichiarazione Iva nei termini, dalla quale risultava un credito Iva chiesto a rimborso. Tuttavia, la dichiarazione è stata presentata priva di visto di conformità. Dal proprio cassetto fiscale la richiesta di rimborso risulta archiviata “per mancata presentazione della documentazione”.

Da qui, lo stesso contribuente propone come soluzione la presentazione di una dichiarazione Iva integrativa per regolarizzare l’omessa apposizione del visto di conformità.

Il dubbio operativo riguarda la possibilità di presentare un’integrativa per cause non espressamente richiamate dalla norma la quale fa riferimento alla correzione di errore od omissione o la modifica di importi indicati.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate da parere positivo al contribuente, ripercorrendo i chiarimenti di prassi favorevole forniti nel corso del tempo. Si veda ad esempio, la circolare n°35/e 2015.

Infatti, in primis:

  • il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale, relativa al credito IVA chiesto a rimborso,
  • presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Con riferimento ai periodi d’imposta precedenti al 2016, la dichiarazione integrativa poteva essere presentata non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Ciò perché, a partire dal periodo d’imposta 2016, sono cambiati i termini di accertamento da parte del Fisco. Sia in materia di imposte sui redditi sia per l’Iva.

La dichiarazione integrativa può essere presentata anche laddove:

non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa» (così la circolare n. 32/E del 2014).

Sulla base di quanto detto finora, l’Agenzia delle entrate conferma la possibilità di presentare la dichiarazione Integrativa, nei suddetti termini, per rimediare all’omessa apposizione del visto di conformità. Nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.

Naturalmente è necessario che il contribuente non abbia ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso da parte dell’ufficio competente e che il credito non sia già stato utilizzato in detrazione o in compensazione.

L’integrazione del visto di conformità non comporta il versamento di sanzione alcuna. Trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione.