Si apre da oggi, 1° febbraio 2024, la finestra temporale per l’invio all’Agenzia Entrate della Dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023).
L’adempimento, ricordiamo, deve essere fatto, in linea generale dai contribuenti titolari di partita IVA. Ad ogni modo, il legislatore prevede casi di esenzione. Ad esempio non devono presentare la dichiarazione:

  • i contribuenti che per l’anno 2023 erano in regime forfettario o di vantaggio
  • coloro che l’anno d’imposta 2023 hanno registrato esclusivamente operazioni IVA esenti, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
    • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
    • ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche
    • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA.

Il sistema sanzionatorio

La presentazione della Dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) ha come scadenza ultima il 30 aprile 2024.

Laddove l’adempimento non è fatto entro detta data, sarà possibile, prima che si configuri omissione dichiarativa, farlo entro 90 giorni successivi. In tal caso la dichiarazione si considera tardiva e si paga una sanzione di 25 euro (art. 2, comma 7, DPR n. 322/1998)

Dunque, sarà considerata tardiva la Dichiarazione IVA 2024 non presentata entro il 30 aprile 2024 ma entro il 29 luglio 2024.

Laddove, si lasci passare il 29 luglio senza inviare la dichiarazione, ci sarà omissione e il contribuente non potrà fare nulla per sanare detta violazione.

Quindi, dovrà attendere che l’Agenzia Entrate irroghi la sanzione piena per omessa dichiarazione IVA (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997). In tal caso:

  • se l’invio è fatto entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA 2025 (anno d’imposta 2024), la sanzione andrà dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione si applica in misura fissa, da 150 a 1.000 euro.
  • laddove, la presentazione è fatta dopo il termine di invio della Dichiarazione IVA 2025, la sanzione di cui al punto precedente raddoppia.

Dichiarazione IVA 2024, scadenze e invio

Il modello di Dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023), dunque, si presenta nella finestra temporale che va dal 1° febbraio 2024 al 30 aprile 2024. L’invio può essere fatto direttamente dal contribuente o anche tramite intermediario incaricato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

Secondo quanto si evince anche dalle istruzioni ministeriali al Modello IVA, la dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui il modello è trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Si considerano tempestive quelle presentate nei termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse nei 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione dei motivi dello scarto.

Se, quindi, ad esempio, si invia la Dichiarazione IVA il giorno 30 aprile 2024 e il 2 maggio arriva la comunicazione di scarto, se il contribuente la ritrasmette entro il 7 maggio non si applicherà nessuna sanzione per il ritardo.

Riassumendo

  • la Modello IVA 2024 (anno d’imposta 2023) si presenta all’Agenzia Entrate dal 1° febbraio 2024 al 30 aprile 2024
  • l’invio deve essere telematico (direttamente da parte del contribuente o anche tramite intermediario incaricato)
  • se non si presenta entro il 30 aprile lo si può fare entro 90 giorni dopo pagando la sanzione di 25 euro
  • dopo i 90 giorni la dichiarazione si considera omessa
  • si considera tempestiva la dichiarazione presentata entro il 30 aprile ma scartata dal sistema e ritrasmessa nei 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di scarto.