Il 2 maggio 2023 era l’ultimo giorno, per i titolari di partite IVA, per l’invio all’Agenzia delle Entrate della Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022). In realtà la scadenza era fissata al 30 aprile. Ma essendo tale giorno di domenica ed essendo il 1° maggio anch’esso rosso a calendario, il tutto è slittato al 2 maggio.

La presentazione poteva essere fatta direttamente dal contribuente o anche rivolgendosi ad intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). Ricordiamo anche che, quest’anno, ha fatto il suo debutto la Dichiarazione IVA precompilata.

Ad ogni modo, per chi ha saltato l’appuntamento del 2 maggio, ossia per chi essendo obbligato non ha inviato il modello, ancora nulla è perduto perché è ancora possibile rimediare. Vediamo come ed entro quale data.

Gli esonerati

In linea generale sono obbligati a fare la Dichiarazione IVA 2023 tutti i soggetti titolari di partita IVA. Tuttavia, il legislatore individua alcuni casi di esonero. Ad esempio, non sono tenuto all’adempimento:

  • contribuenti che per l’anno d’imposta 2022 hanno registrato esclusivamente operazioni IVA esenti, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Questo esonero non si applica se il contribuente:
    • ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata
    • ha registrato operazioni intracomunitarie o ha eseguito rettifiche
    • ha effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.)
  • i contribuenti che nel 2022 erano in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • le partite IVA che nel 2022 erano in regime forfettario
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
  • ecc.

L’elenco completo degli esonerati è riportato nelle istruzioni ministeriali del Modello IVA 2023 (anno d’imposta 2022).

Dichiarazione IVA 2023 non inviata, cosa fare

Coloro che, obbligati alla Dichiarazione IVA 2023, hanno saltato il 2 maggio senza inviare il modello, possono farlo ancora entro i 90 giorni successivi, ossia entro il 31 luglio 2023. In tal caso si configura una dichiarazione “tardiva”. Per appianare la questione, il legislatore chiede anche il versamento di una piccola sanzione per l’importo di 25 euro (da pagare con modello F24 codice tributo 8911). Ciò, in applicazione dell’art. 2 comma 7 DPR n. 322 del 1998.

La sanzione di 25 euro è frutto del ravvedimento operoso. In pratica facendo l’adempimento nei primi 90 giorni il legislatore chiede di pagare 1/10 della sanzione minima di 250 euro (vedi di seguito).

Lasciando passare anche i 90 giorni senza inviare la dichiarazione, allora ci sarà omissione e l’Agenzia Entrate potrà irrogare la sanzione piena prevista dall’art. 5 comma 1 D. Lgs. n. 471/1997, ai sensi del quale:

  • se la Dichiarazione IVA 2023 è inviata oltre i 90 giorni ma entro il termine della Dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) e, in ogni caso, prima dell’inizio dell’attività di accertamento, c’è la sanzione dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Se, però, non sono dovute imposte, la sanzione si applica in misura fissa, da 150 a 1.000 euro;
  • se, la presentazione avviene oltre il menzionato termine, si applica la sanzione proporzionale dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.

La sanzione per l’omissione deve essere irrogata dall’Agenzia Entrate, nel senso che il contribuente non può spontaneamente provvedere a mettersi in regola come nel caso della dichiarazione tardiva.