Lunedì 16 giugno è scaduto il termine per il pagamento della prima rata Imu. Oggi invece parliamo di scadenza Imu in termini di dichiarazione. Vediamo quindi chi deve presentare la dichiarazione Imu e con quali modalità.

Dichiarazione Imu: scade il 30 giugno

Il riferimento legislativo in merito è alla lett. a) del comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35/2013 che ha modificato il comma 12-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. Il testo sopra citato fissa al 30 giugno la scadenza del termine prevedendo espressamente che: “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. […] Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni”.

Alla lettera quindi non si trova più il riferimento a “novanta giorni” ma una scadenza che viene fatta coincidere con una data esatta (nello specifico il 30 giugno). La ratio della modifica legislativa va individuata nella volontà di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo e di risolvere i problemi sorti in ordine alla possibilità in capo ai contribuenti, di fare appello all’istituto del ravvedimento (così come previsto dalla lett. b), comma 1, dell’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

Chi deve presentare la dichiarazione Imu

La dichiarazione va presentata nei casi in cui 1) gli immobili godano di riduzioni d’imposta; 2) il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Tra i casi particolari si fanno rientrare quelli di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e quindi di fatto non utilizzati.

Per questi immobili la base imponibile ridotta del 50% (art. 13 co.3 del D.L. n.201/2011) purché l’impossibilità di utilizzo per inagibilità sia già o venga accertata dall’ufficio tecnico comunale tramite perizia (nel secondo caso a carico del proprietario). Stessa riduzione viene applicata ai fabbricati di interesse storico o artistico (art.13 co.3 del D.L. n. 201/2011) purché indicati dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.