ICI: CHI PAGA E CHI NON PAGA

Ici soggetti passivi – Per soggetto passivo ( primo comma dell’ art. 3 ) è da intendersi in via principale il proprietario. Quest’ ultimo viene definito a norma dell’ art. 832 del codice civile ( pertanto chi effettua la stipula del solo preliminare di vendita non diviene proprietario sino a quando non viene firmato l’ atto di vendita vero e proprio). Oltre al proprietario soggetto passivo può essere considerato anche l’ usufruttuario. L’ Ici da pagare è in relazione alla quota posseduta di usufrutto, mentre per la rimanente imposta il versamento dovrà essere fatto dal proprietario.

Ici enfiteusi e superficiario – Altri diritti reali che comportano il pagamento del tributo e il titolare di diritto di abitazione, l’ enfiteuta ed il superficiario.  Per quanto concerne gli immobili dati in leasing il legislatore ha spostato sul locatario l’ obbligo di versamento dell’ imposta. Il motivo è da ricercarsi nella prevalenza della sostanza del rapporto. Infatti il leasing può essere considerato come una particolare modalità di acquisto dell’ immobile, e pertanto il locatario viene assoggettato al tributo come reale proprietario. Naturalmente tale discorso non è valido per i contratti di locazione, comodato e affitto. In questo caso il tributo dovrà sempre essere versato dal proprietario.

Ici soggetti attivi – Il soggetto attivo è invece il Comune che dovrà liquidare, accertare e riscuotere l’ imposta comunale sugli immobili. L’ imposta non viene applicata per gli immobili di cui il comune è proprietario oppure se l’ ente locale vanta un’ altro diritto reale sul fabbricato. Il criterio per stabilire in quale Comune è ubicato un’ immobile è il cosiddetto criterio di superficie. In base ad esso il fabbricato è considerato del Comune sul quale insiste la maggior parte della superficie dell’ immobile stesso.

Situazioni per cui è obbligatorio presentare la dichiarazione Ici 2011 – Occorre ricordare che l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini Ici è caduto dall’anno 2008.

Resta in ogni caso obbligatorio presentare la dichiarazione solo nel caso in cui i dati Ici non siano desumibili da procedure telematiche ( ad esempio nel caso in cui si vuole usufruire di detrazione per fabbricati inagibili o inabitabili o per imprese che vogliono far determinare il valore dell’immobile in base alle scritture contabili).

La dichiarazione va presentata al Comune su cui insistono gli immobili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre non occorre presentare la dichiarazione necessariamente ogni anno. Ad esempio non bisogna presentare la dichiarazione Ici in caso di immobili dati in eredità per i quali siano stati indicati dagli eredi o dai legatari la dichiarazione di successione. Per gli anni successivi quindi , se vi sono delle modifiche, occorre presentare una dichiarazione di variazione.


DICHIARAZIONE VARIAZIONE ICI: A CHI SI PRESENTA?

Quando si presentano delle variazioni , sia del presupposto oggettivo che soggettivo, occorre presentare al Comune sul cui territorio insiste l’immobile dichiarato, nell’anno successivo a quello in cui si presenta la variazione ed entro il termine massimo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se l’immobile insiste su più comuni occorre presentare una distinta dichiarazione in ogni comune sul quale insiste la parte di immobile di proprietà. Ogni comproprietario deve effettuare una dichiarazione nel caso in cui si verifichino delle modifiche strutturali o di destinazione dell’immobile. Se inoltre più persone divengono titolari di diritti reali sull’immobile, ciascuno di essi deve dichiarare la propria quota, ma è consentito che un contitolare presenti una dichiarazione congiunta per l’intero immobile.