Alzi la mano chi, dovendo comprare un auto nuova, la prima cosa che si chiede è quanto e se dovrà pagare il bollo auto.

Se questa domanda venisse fatta davanti ad una platea di 100 persone, la scommessa è che tutti i presenti alzerebbero la mano.

Si perché il bollo auto resta sempre e comunque la tassa più odiata dagli italiani. Non a caso è quella che registra un tasso di evasione abbastanza elevata. Soprattutto di questi periodi di caro bollette in cui se bisogna scegliere tra pagare la bolletta del gas o il bollettino del bollo auto, si opta per la prima accantonando la seconda.

Il legislatore, comunque, prevede casi in cui il bollo auto non si paga oppure si paga in misura ridotta. Si tratta:

  • dei veicoli per disabili
  • delle auto elettriche
  • dei veicoli storici.

I beneficiari dell’esenzione bollo auto disabili

Per i disabili è prevista esenzione bollo auto. Ciò a condizione che siano rispettate determinate condizioni. In primis deve sussistere, appunto, la condizione di disabilità accertata dalla commissione medica competente.

Il beneficio dell’esenzione spetta ai seguenti soggetti:

  • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
  • soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
  • coloro che hanno ridotte o impedite capacità motorie
  • non vedenti e sordi.

Richiesto il rispetto anche di limiti di cilindrata e potenza. Sono esentati dal bollo auto quei veicoli che rispettano i seguenti requisiti di cilindrata e potenza:

  • 2.000 centimetri cubici per veicoli con motore a benzina
  • 2.800 centimetri cubici per quelli diesel o ibrido.

La potenza del veicolo non deve essere superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L’esenzione vale sia se il veicolo è intestato al disabile stesso sia nel caso in cui, invece, l’auto è intestata ad un familiare di cui il disabile risulti fiscalmente a carico (ad esempio al genitore).

Si ricorda che un soggetto si considera fiscalmente a carico del familiare laddove abbia conseguito nell’anno d’imposta di riferimento un reddito non superiore a 2.840,51 euro (elevato a 4.000 euro per i figli fino al 24° anno di età).

Per quali veicoli

L’esenzione bollo auto disabili, nel rispetto delle citate condizioni si applica, dietro domanda da presentare alla regione (la tassa è di competenza regionale), ai seguenti veicoli:

  • autovetture
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo
  • autoveicoli specifici (veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature  relative a tale scopo)
  • autocaravan
  • motocarrozzette (sono esclusi i non vedenti e sordi)
  • motoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli per trasporti specifici (sono esclusi i non vedenti e sordi).

Il beneficio, comunque, è per un solo veicolo. Se si hanno più veicoli, nella domanda di esenzione bisogna indicare quale si vuole che ne goda. La domanda non va ripetuta annualmente. Bisogna però comunicare eventuali variazioni.

Il bollo per le auto elettriche

Il bollo auto, come detto, è una tassa di competenza regionale. Pertanto, ciascuna Regione italiana può stabilire autonomamente esenzioni ed agevolazione. Le seguenti, ad esempio, hanno previsto l’esenzione per i primi 5 anni dall’immatricolazione per le auto elettriche:

  • Abruzzo
  • Basilicata
  • Campania
  • Calabria
  • Emilia Romagna
  • Friuli Venezia Giulia
  • Lazio
  • Liguria
  • Marche
  • Molise
  • Puglia
  • Sardegna
  • Sicilia
  • Toscana
  • Trentino Alto Adige
  • Umbria
  • Valle d’Aosta
  • Veneto.

Trascorso il quinquennio scatta, invece, uno sconto del 75%. Ci sono poi Lombardia e Piemonte che hanno stabilito per sempre l’esenzione bollo per le auto elettriche. La misura ovviamente è voluta per incentivare l’acquisto di veicoli green, cioè a basso impatto ambientale.

Le auto storiche

C’è esenzione dal bollo auto anche per i c.d. veicoli “storici”. Qui, tuttavia, bisogna distinguere tra

  • veicoli ultratrentennali
  • veicoli ultraventennali.

Sono “ultratrentennali” gli autoveicoli e i motoveicoli costruiti da oltre 30 anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato) e non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Questi veicoli sono totalmente esentati dal bollo. Se il veicolo storico ultratrentennale però è messo in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuto il bollo in misura forfettaria.

Diverse, invece, le cose per i veicoli “ultraventennali“. In questo caso è stabilito che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati al pagamento del bollo con una riduzione del 50%. Insomma uno sconto del 50%. Il beneficio tuttavia si applica a condizione che:

  • ci sia in possesso del certificato di rilevanza storica (rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI)
  • e che tale riconoscimento di storicità sia riportato sul libretto di circolazione.

In altre parole, sarà il certificato di rilevanza storica, annotato sul libretto di circolazione entro il termine di pagamento del bollo, a consentire l’applicazione dello sconto del 50% a partire dallo stesso anno dell’annotazione.