Detrazioni disabili nel 730, come vanno indicate

Detrazioni fiscali per disabili da indicare nel modello 730 2013, quadro E. Tutto sulla compilazione corretta dei righi corrispondenti alle agevolazioni fiscali per portatori di handicap.

Detrazioni disabili

I soggetti portatori di handicap hanno diritto nel nostro ordinamento ad una serie di agevolazioni fiscali che riguardano non solo l’acquisto di auto per disabili ( si veda il nostro articolo Detrazioni disabili 2013, ecco quali sono), ma anche le spese sanitarie necessarie.

E’ bene sottolineare che si considerano disabili coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa, sono soggetti ad  un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

Detrazioni disabili 730 2013

Guardando al modello 730 2013, il quadro di riferimento dove portare in detrazione le spese per soggetti disabili, è il quadro E, dai righi E3 a E5.

Detrazioni disabili, rigo E3 

Partendo dal rigo E3, “Spese sanitarie per disabili”, in esso va indicato l’importo delle spese sanitarie sostenute per disabili e, in particolare:

– per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;

– per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.

Per queste spese la detrazione 19% spetta sull’intero importo sostenuto.

 rigo E3

Acquisto auto disabili

Siccome tra le agevolazioni fiscali per soggetti disabili rientrano quelle previste per l’acquisto di vetture specializzate, è nel rigo E4 “ Spese veicoli per disabili” che vanno indicate proprio le spese sostenute per l’acquisto:

– di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili;

– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

(Si veda per maggiori dettagli il nostro articolo Legge 104 acquisto auto per disabili, tutto sulle agevolazioni fiscali)

Detrazioni disabili 730, rigo E4

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto) e per una sola volta in un periodo di quattro anni. La detrazione può essere ripartita anche in quattro quote annuali di pari importo e in tal caso nel rigo E4 va indicato l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

 

 

 

Se la spesa è stata sostenuta nel 2009/2010/2011 e si è scelto di ripartirla in quattro rate annuali di pari importo, nel rigo E4 va indicato:

– l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2009, 2010 o 2011);

– il numero della rata che si utilizza per il 2012 (4, 3 o 2) nell’apposita casella.

La detrazione prevista  spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione. Tali spese devono essere sostenute entro 4 anni dall’acquisto e devono concorrere insieme al costo di acquisto del veicolo per il soggetto portatore i handicap, al raggiungimento dell’importo massimo di  18.075,99.

Rigo E5 spese per non vedenti

Da ultimo nel quadro E, si deve prestare attenzione anche al rigo E5 che riguarda le spese sostenute da soggetti non vedenti. Il rigo in questione è infatti intitolato “Spese per l’acquisto di cani guida”.

 

Rigo E5

Nel rigo in oggetto va indicata la spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione in tal caso spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.