Quali sono le regole per la detrazione delle spese universitarie nel 2016? Il decreto del Miur 288 del 29 aprile scorso ha stabilito, infatti, il limite massimo di detraibilità delle tasse e dei contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università private. Nello specifico la Legge di Stabilità 2016 prevede che “le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso Università statali e non statali, sono detraibili in misura non superiore, per le Università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca … tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle Università statali”. Vediamo con alcuni esempi pratici cosa cambia e come portare in detrazione le spese universitarie per istituti privati.

Le regole valgono già per la frequenza nel periodo di imposta 2015. I criteri per la determinazione della quota detraibile variano in base all’area disciplinare (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale) e territoriale (Nord, Centro e Sud).

Spese universitarie: quelle detraibili e quelle che non lo sono

Rientrano tra le spese universitarie detraibili:

  1. contributi versati per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea e le spese sostenute per la frequenza della Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS);
  2. corsi tenuti dalle Università telematiche riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  3. spese di iscrizione ai dottorati di ricerca;
  4. spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori di musica (Circ. 20/E/2011).

Sono esclusi invece:

  1. i contributi versati all’Università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero;
  2. le spese per l’acquisto di testi scolastici e materiale di cancelleria;
  3. le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute per prendere parte alle lezioni.

Non cambiano invece le regole delle spese per le Università statali chesaranno ammesse interamente in detrazione al 19%.