Come ogni inizio di anno, nel mese di gennaio tornano di attualità questioni fiscali su cui si hanno dubbi o per le quali ci si perde nei meandri della normativa di riferimento. E come noto, quella del fisco, è una normativa in continua evoluzione. Al termine di ogni anno solare c’è la legge di bilancio e nel corso dell’anno che giunge al temine possono risultare emanati decreti a modifica di provvedimenti legislativi precedenti.

A tutto ciò, possono poi aggiungersi i documenti di prassi dell’Agenzia Entrate (circolari, risoluzioni, risposte ad interpelli, ecc.) che abbiano potuto ribaltare chiarimenti precedenti o fornirne dei nuovi in aggiunta.

Un tema sempre attuale è la modalità di pagamento delle spese sanitarie detraibili in dichiarazione dei redditi. Ogni tanto si fa la telefonata al commercialista.

La spesa della radiografia in un centro privato posso pagarla in contanti? L’acquisto di questo farmaco lo devo pagare per forza con la carta? Ho fatto la pulizia dei denti dal dentista e ho pagato in contanti, dovevo pagare con carta?

I dubbi e le domande, sorgono in quanto, per spese detraibili al 19%, sostenute dal 1° gennaio 2020, il legislatore ha stabilito che lo sgravio fiscale spetta solo se il pagamento risulta fatto con strumento tracciabile. Allo stesso tempo prevede delle deroghe, ossia casi in cui la detrazione non è persa laddove si continui con il pagamento contante.

Spese sanitarie detraibili: c’è una franchigia

Le spese sanitarie rientrano tra gli oneri per i quali il legislatore riconosce una detrazione IRPEF del 19% in dichiarazione dei redditi.

Ci riferiamo, quindi, ad esempio alle spese sostenute (per se e per i familiari a carico) con riferimento a:

  • acquisto di farmaci;
  • acquisto di protesi;
  • analisi laboratorio (analisi del sangue, radiografie, TAC, risonanza magnetica, ecc.);
  • prestazioni specialistiche (visita da un medico specialista, dentista, ecc.);
  • spese per riabilitazione;
  • ecc.

Lo sgravio fiscale si applica oltre la franchigia di 129,11 euro.

Se, dunque, ad esempio, le spese sanitarie complessive sostenute nell’anno ammontano a 100 euro, non si potrà avere alcuna detrazione in quanto si è sotto detta franchigia. Laddove, invece, ad esempio le spese sanitarie complessive ammontino a 1.000 euro, la detrazione 19% si applica sulla differenza tra 1.000 e 129,11 euro. Quindi, su 879,89 euro, per uno sgravio fiscale di 165,47 euro (il 19% di 879,89 euro).

Quando si può pagare in contanti

La detrazione 19% è per cassa. Pertanto, le spese “pagate” nel 2024 saranno detraibili nella Dichiarazione redditi da presentare nel 2025 (e riferita all’anno d’imposta 2024). Così come nella Dichiarazione redditi 2024 si detraggono le spese “pagate” nel 2023.

Detto ciò, come anticipato, dalle spese pagate dal 1° gennaio 2020, ai fini della detrazione 19% occorre che il pagamento risulti da strumento tracciabile. Possono, tuttavia, ancora pagarsi in contati senza perdere lo sgravio fiscale:

  • l’acquisto di farmaci (anche omeopatici);
  • l’acquisto di dispositivi medici (ad esempio occhiali da vista, apparecchio acustico, ecc.) e protesi;
  • prestazioni specialistiche rese da struttura pubblica o anche da struttura privata purché accreditata SSN (servizio sanitario nazionale).

Se, quindi, ad esempio, nel 2024 si fa una visita a pagamento presso uno specialista in struttura privata accreditata al SSN si può pagare in contanti. Se si paga il dentista “privato” non accreditato a SSN, per avere la detrazione su quella spesa bisogna pagare con strumento tracciabile. In ogni caso, al momento del pagamento bisogna fornire il proprio codice fiscale che sarà poi riportato sul documento di spesa (fattura, ricevuta fiscale o scontrino).

Spese sanitarie, lo strumento di pagamento tracciabile

Nel pagamento spese sanitarie (e altre spese detraibili), per strumento di pagamento tracciabile deve intendersi: bonifico, assegno, carta di debito (ad esempio Postepay), carta di credito e prepagate, altri sistemi di pagamento.

Dai chiarimenti sulla detrazione spese 19% (Circolare n. 14/E del 2023) si evince che per “altri strumenti di pagamento” si intendono quelli che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento.

Ne è un esempio il pagamento fatto tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito.

Riassumendo…

  • dalle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, la detrazione 19% è solo con pagamento tracciabile
  • possono pagarsi in contanti senza perdere la detrazione, solo alcune spese sanitarie
  • in tutti gli altri casi non rientranti nella deroga, bisogna che si paghi con carta, bonifico, assegno, o altri strumenti di pagamento che garantiscano la tracciabilità.