Le farmacie, i medici, i fisioterapisti, in generale quasi tutti gli operatori sanitari, comunicano al Sistema Tessera Sanitaria, S.T.S.,  i dati delle spese pagate nel corso dell’anno dai propri clienti/assistiti. Queste spese sono messe a disposizione dell’Agenzia delle entrate che le inserisce nel 730 precompilato dei contribuenti. In questo modo, la detrazione concorre direttamente ai fini della determinazione dei conguagli a credito a debito senza che il contribuente debba intervenire sulla dichiarazione dei redditi.

Tuttavia ci sono dei casi in cui, il contribuente può ravvisare alcune incongruenze nella dichiarazione, ad esempio un spesa medica può essere stata inserita per un importo più basso rispetto a quella effettivamente sostenuta, magari perché la stessa è stato oggetto di rimborso.

A ogni modo, quando le incongruenze sono rilevate direttamente dall’Agenzia delle entrate, la spesa oggetto di verifica non viene inserita nel 730 precompilato ma viene riportata nel c.d. foglio informativo che accompagna il 730; dunque si tratta di un dato non utilizzato ai fini dichiarativi.

Vediamo quali sono le problematiche di fronte alle quale può trovarsi il contribuente nella gestione delle spese mediche e soprattutto come gestirle al meglio. Le indicazioni operative sono state fornite dall’Agenzia delle entrate con specifiche FAQ.

La detrazione delle spese mediche nel 730 precompilato. Un cenno

Nel quadro E del modello 730 precompilato trovano posto le spese mediche detraibili sostenute nel corso dell’anno dai contribuenti.

La detrazione delle spese mediche in dichiarazione dei redditi è ammessa al 19% del costo sostenuto.

Per la parte di spesa annua complessiva eccedente l’importo di euro 129,11.

Rientrano tra le spese detraibili, quelle relative a (Fonte istruzioni 730/2023):

  • prestazioni chirurgiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • prestazioni specialistiche;
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
  • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di
  • ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto;
  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  • ecc.

Detto ciò, vediamo quale incongruenze possono sorgere in fase di inserimento delle spese mediche nel 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle entrate.

Le spese mediche nel 730 precompilato solo con pagamenti tracciabili

Le spese mediche quasi nella totalità dei casi sono documentate dal documento commerciale parlante (ex scontrino fiscale parlante), alcune volte però serve la fattura.

Inoltre, dall’anno d’imposta 2020 sono detraibili solo le spese sanitarie sostenute con strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio assegno, POS, bonifico bancario).

Sono comunque detraibili, anche se pagate in contanti:

  • le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e
  • le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Le spese mediche nel 730 precompilato. Le FAQ del Fisco

Detto ciò, noi di Investire Oggi abbiamo selezionato tre FAQ del Fisco sulla corretta gestione della detrazione delle spese mediche nel 730 precompilato.

Nel periodo d’imposta ho sostenuto delle spese sanitarie che non ritrovo né in dichiarazione, né nel foglio informativo. Come mai?

L’Agenzia riporta nella dichiarazione e/o nel foglio informativo le spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria dai soggetti terzi e successivamente inviate dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia ai fini della dichiarazione precompilata.

Se alcune spese sanitarie sostenute dal contribuente nell’anno d’imposta non sono riportate né nel modello 730 precompilato, né nel foglio informativo possono essersi determinate le seguenti situazioni:

  • il soggetto che ha effettuato la prestazione: non ha trasmesso i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria oppure li ha trasmessi ma successivamente ha comunicato che si trattava di informazioni non corrette che sono state quindi “cancellate”;
  • il Sistema Tessera Sanitaria ha applicato dei criteri cautelativi sui dati ricevuti per cui in alcune situazioni particolari i dati non sono stati trasmessi all’Agenzia delle entrate e non sono stati quindi utilizzati per le dichiarazioni precompilate. A titolo di esempio, tali situazioni particolari possono essere riferite a: più documenti che riportano gli stessi dati (soggetto inviante, importo, cf del soggetto cui è effettuata la prestazione) e che appaiono quindi duplicati emissione nell’anno di un numero molto elevato di documenti da parte della stessa struttura per lo stesso contribuente; importi molto elevati per singolo contribuente inviati da poche strutture.

Ovviamente se le spese sono state effettivamente sostenute e risultano detraibili, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata: aggiungendo tali importi negli appositi campi del 730.

Nella dichiarazione precompilata dove sono indicate le spese mediche e i rimborsi?

In generale, le spese sanitarie sono inserite, al netto dei relativi rimborsi, nel rigo E1, colonna 2, del modello 730 o nel rigo RP1, colonna 2, del modello Redditi.

Le spese detraibili solo a particolari condizioni (per esempio le spese per le cure termali se il contribuente è in possesso della prescrizione medica), e i relativi rimborsi, sono riportate solo nel foglio riepilogativo. Dunque non sono indicate nella dichiarazione precompilata. I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi. Si tratta di redditi da assoggettare a tassazione separata.

Opposizione all’utilizzo dei dati delle spese mediche. Cosa accade nella precompilata?

Se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, sostenute nell’anno precedente, questi non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo.

Neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.