Posso essere scaricati dalla tasse le spese per interventi chirurgici necessari per il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona. Tra questi non rientrano le spese sostenute in relazione a interventi di chirurgia plastica diretti esclusivamente a rendere più gradevole l’aspetto personale.

 

Tuttavia, al ricorrere di determinate condizioni, è possibile detrarre anche le spese per interventi estetici.

 

Noi di investire oggi ti spieghiamo quando è possibile detrarre le spese pagate per interventi estetici.

La detrazione per le spese mediche specialistiche

Possono essere scaricate dalla tasse nella misura del 19% anche le spese sostenute per prestazioni specialistiche.

 

Le spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda).

 

Da qui,  non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria. Se  rispondono a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

 

Rientrano tra le spese mediche specialistiche:

 

  • esami di laboratorio
  • controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
  •  elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
  • elettroencefalogrammi;
  • T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);
  • risonanza magnetica nucleare;
  •  ecografie;
  • indagini laser;
  •  ginnastica correttiva;
  • ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
  • seduta di neuropsichiatria;
  •  dialisi;
  • cobaltoterapia;
  • ecc.

 

E’ lecito chiedersi se possono essere detratte le spese sostenute per l’effettuazione di interventi estetici.

Detrazione interventi estetici: quando posso detrarre la spesa?

La detrazione per interventi estetici è ammessa solo al ricorrere di precise condizioni.

 

In linea di massima non sono detraibili le spese per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario (Circolare, Agenzia delle entrate, 19/e 2020).

 

La detrazione non spetta:

 

  • per le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona ma
  • tese, ad esempio, a rendere più gradevole l’aspetto personale o a migliorare il benessere psicofisico della persona.

 

In tal senso, la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite.

Anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.1).

 

Ad ogni modo,  sono detraibili le spese sostenute per interventi di chirurgia plastica qualora siano diretti a eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti.

Detrazione interventi estetici: dermopigmentazione e luce pulsata

Detto ciò, nella circolare 19/e 2020 è stato ribadito che sono detraibili le:

 

  • prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia effettuate per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale;
  • prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo alle stesse condizioni previste per quelle di dermopigmentazione.

 

Sul primo punto,

sulla base di quanto chiarito dal Ministero della Salute, interpellato in proposito, l’intervento di dermopigmentazione, anche se non è effettuato per finalità di cura, può essere considerato di natura medico sanitaria a condizione che sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione in quanto, anche se non finalizzato alla cura, è diretto a correggere almeno in parte una condizione secondaria della malattia e ad alleggerirne l’impatto psicologico.

 

Ai fini della detrazione è necessario che:

 

  • il contribuente possieda una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento, teso a correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta,
  • la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata resa per mezzo di personale medico (Circolare 6.05.2016 n. 18, risposta 1.1).