L’ordinamento fiscale del nostro Paese prevede la c.d. detrazione familiari a carico. Si tratta della detrazione dall’IRPEF il cui importo può variare in funzione del reddito complessivo del contribuente. La legge di riferimento è l’art. 12 del TUIR.

Non tutti i familiari possono considerarsi fiscalmente a carico del contribuente. Infatti, il legislatore pone delle condizioni. In dettaglio, per l’anno d’imposta 2024, un contribuente può considerare fiscalmente a proprio carico il familiare che, nello stesso anno d’imposta 2024, risulta possedere un reddito complessivo:

  • uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili
  • oppure uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili, se trattasi di figli di età non superiore a 24 anni (il requisito anagrafico è soddisfatto anche se verificato per una sola parte dell’anno).

Da precisare è che per i figli, fino a 21 anni di età, non spetta la detrazione in esame in quanto sostituita dall’assegno unico.

Chi sono i familiari che possono considerarsi a carico

In merito ai familiari che, nel rispetto delle citate condizioni reddituali, possono considerarsi fiscalmente a carico di un lavoratore, rientrano:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

I predetti familiari possono considerarsi a carico anche se non convivono con il contribuente. Possono, invece, considerarsi a carico solo se vivono con quest’ultimo:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato
  • discendenti dei figli
  • genitori (compresi quelli adottivi)
  • generi e le nuore
  • suocero e la suocera
  • fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
  • nonni e le nonne.

Il calcolo della detrazione familiari a carico

Se ci riferiamo alla detrazione per coniuge a carico, la misura spettante varia in funzione del reddito complessivo (RC) del contribuente.

In particolare, se ad esempio il marito ha la moglie a carico, a questi spetta la detrazione nella seguente misura:

  • il risultato dell’operazione 800 – [(110 x RC) / 15.000], se il contribuente (il marito nell’esempio) ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro
  • 690 euro, in caso di reddito complessivo oltre 15.000 euro ma entro 29.000 euro
  • 700 euro, per reddito complessivo oltre 29.000 e fino a 29.200 euro
  • 710 euro, in caso di reddito complessivo oltre 29.200 euro e fino a 34.700 euro
  • 720 euro, per reddito complessivo oltre 34.700 euro e fino a 35.000 euro
  • 710 euro, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro ma entro 35.100 euro
  • 700 euro, per reddito complessivo oltre 35.100 euro e fino a 35.200 euro
  • 690 euro, in caso di reddito complessivo oltre 35.200 euro e fino a 40.000 euro
  • il risultato dell’operazione 690 x [(80.000 – RC) / 40.000], se il contribuente ha un reddito complessivo oltre 40.000 euro e fino a 80.000 fino a 15.000 euro.

Non spetta la detrazione coniuge a carico in caso in cui il reddito complessivo del contribuente supera 80.000 euro.

Per gli altri familiari a carico diversi dal coniuge, la detrazione spettante al contribuente è data dalla formula:

  • 750 x [(80.000 – RC) / 80.000]

Quindi, se ad esempio, il reddito complessivo del contribuente è di 35.000 euro, la detrazione per altro familiare a cario sarà pari a

  • 750 x [(80.000 – 35.000) / 80.000] = 421,87

Non spetta, pertanto, la detrazione se il reddito complessivo è superiore a 80.000 euro.

Riassumendo