Detrazione acquisto auto legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Gent.ma sign.ra, Le scrivo chiedendoLe una delucidazione: dicembre 2013 abbiamo io e mia figlia, oggi cinquantenne, comperato un’automobile nuova ( figlia invalida dalla nascita al 100% ).
Con la legge 104, abbiamo avuto la riduzione del’iva. Vengo a sapere che si può detrarre dal CUD il 19% il costo totale (anche interessi; comperata a rate? ). Ciò è vero? Le sarei grato nel rispondermi. Faccio presente che il mezzo è intestato a mia figlia e che Lei non ha la patente.   La ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.

Risposta

L’agevolazione IVA al 4% spetta al disabile con handicap grave con legge 104 art.

3 comma 3, oppure al familiare che ha in carico il disabile.
L’agevolazione spetta per una solo auto nel periodo temporale di quattro anni dalla data di acquisto del veicolo su un tetto di spesa di euro 18.075,99. La condizione indispensabile è che l’auto deve essere usata in via esclusiva dalla persona con handicap grave. E’ possibile detrarre anche le spese straordinarie di manutenzione sempre se rientrano nel tetto di spesa di euro di 18.075,99. Le spese si possono portare in detrazione nel 730 con una percentuale del 19%, in un’unica soluzione oppure in quote costanti ripartite in quattro anni.

Quadro E – Oneri deducibili

La spesa dell’auto detraibile è inserita nel quadro E del 730, alla voce spese veicoli per persone con disabilità. Ricordiamo che la detrazione è del 19% e può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, quindi in 4 modelli 730 e in quattro anni di Irpef da pagare.

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