Tra i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla detrazione 65% c’è anche il diritto degli eredi del beneficiario defunto. La circolare fa chiarezza sui requisiti per accedere ai bonus anche in questi casi particolari.  

Detrazione 65%: requisiti generali dei bonifici

I requisiti imprescindibili di bonifici bancari o postali per usufruire dell’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni di immobili:

  • la causale del pagamento,
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Bonus ristrutturazione: se il beneficiario muore

Sappiamo che, una volta riconosciuta, la detrazione del 65% viene erogata nell’arco di dieci anni.

Si pone quindi l’esigenza di valutare una soluzione in caso di decesso del beneficiario. Il riferimento legislativo è all’art. 16-bis del TUIR che prevede espressamente che il trasferimento del bonus non fruito, in tutto o parzialmente, dal soggetto deceduto passa ai suoi eredi in caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile. Se però l’erede concede in comodato o in locazione l’immobile perderà anche il diritto alla detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius, almeno temporalmente. Si avrà infatti una sorta di sospensione: l’erede tornerà ad avere diritto al bonus non appena tornerà nella detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il passaggio dal de cuius agli eredi è ammesso per la stessa logica anche per il bonus mobiliper i rimanenti periodi d’imposta non fruiti.   .