Ascensori e montascale sono oggetto di detrazione fiscale al 50% fino al 31 dicembre 2015. Questi dispositivi infatti rientrano nelle agevolazioni statali (oltre ad essere da sempre inclusi nel contributo per invalidità con detrazione del 19% e di alcuni contribuiti regionali).  

Detrazione 50% ascensori e montascale: chi può fare domanda

La detrazione Irpef del 50% viene riconosciuta al proprietario dell’immobile oggetto di lavori, all’affittuario e al compagno/a del proprietario dell’abitazione. La Legge di Stabilità 2014 fa infatti espresso riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche tra le tipologie di interventi agevolabili.

L’importo massimo di spesa riconosciuto è di 96 mila euro per abitazione: la detrazione del 50% viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Nella categoria degli interventi per il superamento delle barriere architettoniche rientrano intuitivamente il montaggio di ascensori e montacarichi. Sono esclusi dalla possibilità di detrazione gli enti locali e le imprese o altri soggetti commerciali.  

Detrazione 50% abbattimento barriere architettoniche: casi particolari

In caso di cessione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi, il venditore può a sua discrezione scegliere di continuare ad usufruire della detrazione non utilizzata o di trasferirla all’acquirente per i periodi di imposta restanti. In caso di decesso del beneficiario, la fruizione del beneficio fiscale viene trasmessa per intero e in via esclusiva all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.    

Detrazione 50% e 19% barriere architettoniche: quando sono compatibili

Riassumendo quindi, aldilà di eventuali contributi regionali, per interventi di superamento delle barriere architettoniche, quali l’installazione di ascensori e montacarichi, sono previste due tipe diverse di detrazioni. La prima, fissa, del 19% riconosciuta per acquisti a vantaggio di persone disabili che ‘presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione’.

La detrazione del 50% invece è riconosciuta fino al 31 dicembre 2015 ma a tutti i contribuenti, indipendentemente dallo stato di salute e da eventuali handicap riconosciuti.